Permessi retribuiti per visite, esami e cure per i lavoratori con malattia oncologica invalidante e cronica

23 Dicembre , 2025

L’INPS, con circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, fornisce indicazioni per l’attuazione dell’articolo 2 della Legge n. 106/2025 (Lavoronews n. 33/2025), che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche are, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Le ore di permesso sono indennizzate nella misura e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, limitatamente ai criteri di quantificazione.

L’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

Il lavoratore dipendente che intende usufruire, per sé o per il figlio minorenne, delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.

Tali ore di permesso potranno essere fruite unicamente ad ore intere e non frazione di ora.

Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

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