Permessi legge n. 104/92 e superamento del limite complessivo di 3 giorni mensili

23 Settembre , 2026

L’INPS, con circolare n. 100 del 18 settembre 2026, fornisce indicazioni in merito alla disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di 3 giorni mensili di permesso o di contestuale fruizionedegli stessi, di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti.

L’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, prevede che i lavoratori dipendenti possano fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore, per assistere familiari in condizione di disabilità, che non siano ricoverati a tempo pieno.

Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l’INPS riconosce il diritto ai permessi in argomento, nel limite massimo complessivo di 3 giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, autorizzando il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti dallo stesso.

Il diritto ad usufruire dei citati permessi può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto, fermo restando, tuttavia, il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.

La necessaria alternanza alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e la sussistenza del limite di 3 giorni mensili per il medesimo familiare sono richiamati nel provvedimento dell’INPS di autorizzazione alla fruizione del beneficio, nel quale viene precisato sia che la domanda è accolta nel limite massimo complessivo dei giorni mensili fruibili sia che il beneficio deve essere fruito alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza alla persona con disabilità.

Superamento del limite complessivo di 3 giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto

Ferma restando la necessaria pianificazione congiunta per la gestione dell’assistenza alla persona con disabilità da parte dei familiari aventi diritto, l’eventuale superamento del limite complessivo di 3 giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.

La disciplina applicabile in tali casi si fonda sul principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto.

Conseguentemente, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS.

Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di 3 giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti.

Contestuale fruizione dei giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto

I familiari della persona con disabilità sono tenuti alla pianificazione congiunta dell’assistenza anche al fine del rispetto del principio dell’alternanza nella fruizione dei giorni di permesso.

L’eventuale fruizione dei citati giorni di permesso, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge edetermina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.

In tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.

Conseguentemente, si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei richiamati permessi nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.

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