Nuovo D.P.C.M. per la gestione dell’emergenza da COVID-19
2 Marzo , 2020Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, il D.P.C.M. 1° marzo 2020 volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni producono effetto dal 2 marzo c.a. e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo prossimo.
Dalla data di entrata in vigore cessa la vigenza delle misure adottate con i precedenti D.P.C.M. del 23 e del 25 febbraio scorsi nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata dalle autorità competenti ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n.6.
Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti in materia di smart working, il decalogo delle misure igieniche e, in considerazione dell’importanza della situazione, si allega la nota completa di Confcommercio che riassume le misure complessive del provvedimento.
Smart working
L’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. citato prevede che la modalità di lavoro agile (c.d. smart working), che il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 circoscriveva alle sole regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione della predetta attività di lavoro, e per la durata dello stato di emergenza (6 mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).
L’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’Inail.
Decalogo misure igieniche
L’allegato 4 del D.P.C.M. citato individua le seguenti misure igieniche di prevenzione, che si applicano su tutto il territorio nazionale:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Categoria: News