Nuove regole di compilazione UniEmens per i permessi Legge n. 104/1992 e i congedi straordinari
13 Luglio , 2026L’INPS, con messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026, ha fornito istruzioni per la compilazione dell’UniEmens in merito ai conguagli dei permessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992 e ai congedi straordinari ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
A partire dal mese di competenza di settembre 2026, è obbligatorio compilare l’elemento <BaseRif>, presente come facoltativo, della sezione a valenza contributiva <InfoAggCausaliContrib>.
L’elemento <BaseRif> deve essere valorizzato con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese di riferimento dell’evento, nel caso di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992; mentre nel caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, il medesimo elemento deve essere valorizzato con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese precedente rispetto a quello in cui si verifica l’evento.
I datori di lavoro dovranno compilare tutti gli elementi presenti nel flusso UniEmens, con particolare riferimento al nuovo elemento <BaseRif>, alla retribuzione teorica, ai giorni retribuiti, alla percentuale di part-time, al codice fiscale del/dei dante causa, nonché alla corretta associazione codice evento/codice conguaglio.
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