Nuove indicazioni sulla data di inizio riportata nel certificato di malattia

14 Settembre , 2026

L’INPS, con circolare n. 92 del 4 settembre 2026, fornisce nuove indicazioni in merito alla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall’INPS il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

Finora, l’INPS riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato solo se il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente. Il riconoscimento era invece escluso nei casi di visita in ambulatorio.

Tuttavia, alla luce della trasformazione del ruolo del medico di medicina generale e della prassi di programmare gli accessi in ambulatorio, l’Istituto ha rivisto l’orientamento applicativo.

Conseguentemente, al fine di tutelare i lavoratori in malattia, l’Istituto, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, comunica che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

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