Nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare validi fino al 15 giugno

21 Aprile , 2020

Il Ministero dell’interno, con circolare n.3511 del 24 marzo c.a., a seguito di quanto disposto dall’articolo 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, ha precisato che i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020, mantengono la propria validità fino al 15 giugno, ai fini della richiesta del relativo visto d’ingresso, necessario questo, per poi poter richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.

Inoltre, il citato Decreto Legge, al comma 1 dell’articolo 103, ha disposto la sospensione dei termini pendenti alla data del 23 febbraio e fino al 15 aprile 2020.

Tale sospensione si applica ai termini per il rilascio del nulla osta stagionale, per i casi particolari previsti dagli articoli 27 e seguenti del T.U. immigrazione, per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale e per il ricongiungimento familiare.

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