Le indicazioni INPS sul Bonus Giovani 2026

21 Maggio , 2026

L’INPS, con circolare n. 55 del 14 maggio 2026, illustra l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani under 35 svantaggiati o molto svantaggiati, introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 62/2026 (c.d. Decreto 1° maggio o Decreto Lavoro – Lavoronews n. 23/2026).

L’ammontare massimo dell’esonero è pari a 500 euro mensili (650 euro se le assunzioni avvengono in una delle regioni ZES), spetta per:

  1. le assunzioni a tempo indeterminato;
  2. effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
  3. di soggetti che, alla data di assunzione incentivata, abbiano una età inferiore a 35 anni e risultino essere alternativamente:

– lavoratori molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

Ai fini del rispetto del requisito, il soggetto negli ultimi sei mesi non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero negli ultimi sei mesi non deve svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, la cui remunerazione sia superiore ai limiti esenti da imposizione.

La durata massima è pari a 24 mesi dalla data di assunzione.

– lavoratori molto svantaggiati in quanto privi di un impiego retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti ad una delle seguenti categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014, e precisamente:

  • non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (art. 2, punto 4), lett. c);
  • adulti che vivono solo con una o più persone a carico (art. 2, punto 4), lett. e);
  • occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la media in tutti i settori economici dello Stato membro interessato (art. 2, punto 4), lett. f);
  • appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile (art. 2, punto 4), lett. g).

La durata massima è pari a 24 mesi dalla data di assunzione.

– lavoratori svantaggiati in quanto appartenenti ad una delle seguenti categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014, e precisamente:

  • non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (art. 2, punto 4), lett. a);
  • abbiano una età compresa tra i 15 e i 24 anni (art. 2, punto 4), lett. b);
  • non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (art. 2, punto 4), lett. c);
  • adulti che vivono solo con una o più persone a carico (art. 2, punto 4), lett. e);
  • occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la media in tutti i settori economici dello Stato membro interessato (art. 2, punto 4), lett. f);
  • appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile (art. 2, punto 4), lett. g).

La durata massima è pari a 12 mesi dalla data di assunzione.

Ai fini del riconoscimento della maggiore misura di esonero contributivo, fino a 650 euro, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui sopra devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

Le agevolazioni non possono trovare applicazione in caso di:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
  • contratti di apprendistato;
  • assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
  • prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017).

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.

La fruizione del beneficio è subordinata al riconoscimento di un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 159/2025, l’adempimento, per i datori di lavoro che assumono con benefici contributivi, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al momento, non ha carattere obbligatorio.

Procedimento di ammissione agli esoneri

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.

La domanda di riconoscimento delle misure può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS sospenderà l’accoglimento di ulteriori domande da parte dei datori di lavoro.

Apri link

Categoria: