Le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla Legge annuale sulle piccole e medie imprese
7 Maggio , 2026L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 780 del 15 aprile 2026, ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34 “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (Lavoronews n. 16/2026), con particolare riferimento all’obbligo di formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche durante i periodi di CIG, a zero ore o con riduzione dell’orario di lavoro, ed alla regolamentazione del lavoro agile.
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza
Con l’inserimento della lettera b-bis, al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, è stata introdotta una nuova previsione che rende obbligatoria la formazione in materia di sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
La formazione ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 viene inoltre espressamente ricompresa tra i corsi di formazione o riqualificazione previsti dal comma 40, articolo 4, Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Conseguentemente, il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione, compresi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.
Lavoro agile
L’articolo 11 della Legge n. 34/2026 introduce nel D.Lgs. n. 81/2008 una specifica previsione per l’attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge sul lavoro agile, integrandone le previsioni e rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali.
In tali casi, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile, in particolare quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato mediante la consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di una informativa scritta, con cadenza almeno annuale.
L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e rimane fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
La violazione del suddetto obbligo informativo comporta, a carico del datore di lavoro e del dirigente, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.
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