Lavoro intermittente – Ancora utilizzabile la tabella del Regio Decreto 2657/1923
28 Agosto , 2025Il Ministero del Lavoro, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della Legge n. 56/2025, con circolare n. 15 del 27 agosto 2025, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente.
La citata circolare ribadisce quanto già indicato dalla precedente nota n. 1180/2025 (Lavoronews n. 31/2025), rilasciata congiuntamente all’INL, ovvero che la Legge n. 56/2025, con cui è stato abrogato il regio decreto, non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.
Inoltre, il D.M. 23 ottobre 2004 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 81/2015.
Ne consegue che le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004,devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923.
Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.
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