La Corte costituzionale ridefinisce il sistema degli indennizzi per i licenziamenti illegittimi nelle aziende fino a 15 dipendenti
4 Novembre , 2026Con la sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha eliminato la disposizione che limitava il risarcimento a 6 mensilità, in caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da aziende fino a 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o nell’ambito dello stesso comune e, comunque, con non più di 60 dipendenti nel complesso.
Oggetto della sentenza è stato l’articolo 8 della legge n. 604 del 1966, che disciplina le conseguenze del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo nelle imprese che non raggiungono le soglie dimensionali previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
La Consulta è intervenuta per rimuovere le differenze di trattamento presenti nella normativa sui licenziamenti individuali che creavano una distinzione non solo tra dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti e imprese fino a 15 dipendenti, ma anche tra lavoratori assunti prima o dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 23/2015 c.d. Jobs Act (7 marzo 2015).
Ricordiamo che per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, era prevista un’indennità risarcitoria tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e, soltanto se dipendenti da datore di lavoro con più di 15 prestatori di lavoro (calcolati complessivamente e non nella singola unità produttiva, come stabilito dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), il giudice poteva aumentare fino a 10 o a 14 mensilità in presenza di un’anzianità di servizio del lavoratore superiore rispettivamente a 10 anni o a 20 anni.
Diversamente, per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del Jobs Act da imprese fino a 15 dipendenti, a seguito della sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale, l’indennità risarcitoria arriva fino a 18 mensilità.
Per porre rimedio a tale asimmetria, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge n. 604/1966 limitatamente all’inciso “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”. Poiché i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 vantano ormai un’anzianità di servizio di almeno dieci anni, la Consulta ha ritenuto che il vero ostacolo a una tutela monetaria conforme ai parametri costituzionali, risiedesse proprio in quel vincolo dimensionale.
Per effetto di questa pronuncia, il limite massimo di 6 mensilità per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e licenziati illegittimamente potrà essere superato, a discrezione del giudice, anche se il datore di lavoro non occupa più di 15 dipendenti fino ad arrivare a 14 mensilità secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge n.604/1966.
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