La circolare Inps sulle prestazioni occasionali

10 Luglio , 2017

L’Inps, con circolare n. 107 del 5 luglio c.a., ha fornito chiarimenti relativamente al contratto di prestazione occasionale, previsto dall’articolo 54 bis della Legge n. 96/2017 (Lavoronews n. 46/2017).

Il contratto di prestazione occasionale non può essere stipulato:

  • da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • con soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Le attività di lavoro rese attraverso il contratto di prestazione occasionale devono rispettare i seguenti limiti economici:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

In caso di superamento del limite di importo pari a 2.500 euro, per prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il contratto di prestazione occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e comunque l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.

I contributi IVS ed Inail sono interamente a carico dell’utilizzatore.

La gestione delle prestazioni occasionali è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto alla quale sia il prestatore che l’utilizzatore devono registrarsi preventivamente.

Inoltre, l’utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la predetta piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell’Istituto, è tenuto a fornire informazioni relative al rapporto di lavoro.

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