Isopensione per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

7 Ottobre , 2026

L’INPS, con circolare n. 104 del 29 settembre 2026, fornisce indicazioni sulle condizioni per l’accesso all’isopensione prevista dall’articolo 4 della legge n. 92/2012 e agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà da parte dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Per tali lavoratori il trattamento pensionistico viene infatti determinato integralmente con il sistema contributivo e l’accesso ad alcune forme di pensionamento è subordinato non soltanto al possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, ma anche al raggiungimento di un determinato importo minimo della pensione.

Al momento dell’ingresso nell’isopensione o nell’assegno straordinario occorre infatti poter stabilire se, alla conclusione del periodo di accompagnamento, il lavoratore avrà effettivamente maturato il diritto alla pensione.

L’INPS conferma che gli strumenti di accompagnamento possono essere riconosciuti anche ai soggetti che al 31 dicembre 1995 non possedevano anzianità contributiva. Occorre però accertare in via prospettica la presenza dei requisiti anagrafici, contributivi e, quando previsto, dell’importo soglia necessario per conseguire la prima decorrenza utile della pensione entro il periodo massimo di durata dell’esodo.

L’Istituto, quindi, individua un criterio di valutazione effettuato al momento dell’ingresso nell’esodo, tenendo conto della contribuzione maturata e del coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta in tale momento.

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