Incentivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza

22 Luglio , 2019

L’Inps, con circolare n. 104 del 19 luglio c.a., fornisce indicazioni in merito agli incentivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza, previsti dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019.

 

In sintesi le principali caratteristiche dell’incentivo:

  • assunzione del percettore a tempo pieno e indeterminato;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro (l’agevolazione rientra negli aiuti de minimis);
  • durata dell’incentivo variabile in funzione del periodo di fruizione del reddito di cittadinanza già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del reddito di cittadinanza fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità;
  • datori di lavoro devono comunicare preventivamente la disponibilità dei posti vacanti sulla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’ANPAL;
  • l’agevolazione  può essere riconosciuta solo per i rapporti di lavoro che abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle comunicate, avuto riguardo alla qualifica contrattuale del lavoratore e alla relativa sede di lavoro. È onere del datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario del reddito di cittadinanza, stipulare, presso il Centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione con il quale garantisca al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale;
  • la fruizione dell’incentivo è legata ad un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
  • restituzione dell’incentivo aumentato delle sanzioni civili in caso di licenziamento del percettore di reddito di cittadinanza nei 36 mesi successivi all’assunzione;
  • inoltro all’INPS della domanda di ammissione all’agevolazione.

Le istruzioni operative verranno comunicate dall’Istituto con successivo messaggio.

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