Incentivo assunzioni “NEET” cumulo con altre misure di esonero

4 Settembre , 2023

Il D.L. n. 48/2023 (Lavoronews n. 23/2023), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023 (Lavoronews n. 33/2023), all’articolo 27, comma 1, ha previsto un bonus per l’assunzione dei giovani “NEET”,

L’incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali spetta per un periodomassimo di 12 mesi ed è riservato alle nuove assunzioni effettuate nel periodo 1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023, di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023 – Lavoronews n. 1/2023), nonché con altri esoneri o riduzioni.

In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’Inps, con messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023, evidenzia che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero, deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.

Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del D.L. n. 48/2023.

I datori di lavoro che hanno già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa.

Al fine di procedere all’annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto.

Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell’incentivo in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

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