Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato

13 Luglio , 2026

L’INPS, con circolare n. 72 del 3 luglio 2026, esamina l’esonero contributivo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 62/2026 (Lavoronews n. 23/2026), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112/2026 (Lavoronews n. 32/2026).

Lavoratori per i quali spetta l’esonero

L’esonero contributivo spetta per le trasformazioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, di rapporti di lavoro a tempo determinato di personale non dirigenziale, di durata complessiva non superiore a 12 mesi,  instaurati entro il 30 aprile 2026, riguardanti giovani lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il 35° anno di età (età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato e alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro intermittente.

Misura dell’esonero

La misura dell’esonero contributivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.

Coordinamento con altri esoneri contributivi

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

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