Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale relativi all’anno 2022

25 Marzo , 2022

L’Inps, con messaggio n. 1282 del 21 marzo c.a., fornisce precisazioni in merito al massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022 ed alla gestione dei medesimi trattamenti.

La Legge di Bilancio 2022, modificando il D.Lgs. n. 148/2015, ha disposto, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive, introducendo un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Al riguardo, contrariamente a quanto affermato nella circolare n. 18/2022 (Lavoronews n. 14/2021), l’Istituto precisa che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma, con il valore reso noto dalla circolare n. 26/2022 (Lavoronews n. 18/2022).

 

Limiti temporali dell’assegno erogato dal FIS

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

  • tredici settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • ventisei settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Per il calcolo di tali limiti temporali, considerato che al FIS si applicano le disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), ove compatibili, trovano applicazione le indicazioni contenute nella circolare n. 58/2009, pertanto, i limiti massimi, come sopra individuati, possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.

 

Informazione e consultazione sindacale

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamentealle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Qualora le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.

 

Licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo effettuati presso Unità produttive diverse da quelle interessate dai trattamenti di integrazione salariale

L’Istituto conferma la possibilità, per i datori di lavoro, di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.

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