Illecito distacco transnazionale di lavoratori ed applicazione delle sanzioni
17 Giugno , 2019L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 5398 del 10 giugno c.a., ha precisato che nelle ipotesi di distacco transnazionale non autentico di lavoratori da parte di un’impresa estera ad una propria unità locale sita in Italia, qualora la sede secondaria italiana sia priva di un’autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla medesima sede principale, verrà comminata un’unica sanzione al distaccante.
Al contrario, nei casi in cui l’unità produttiva in Italia costituisca un distinto centro di responsabilità, così da poterla considerare autonoma sede secondaria, l’ispettore procederà a comminare le sanzioni sia nei confronti del distaccante che del distaccatario.
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