Estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio
5 Maggio , 2026L’INPS, con messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, fornisce chiarimenti in merito a quanto previsto dall’articolo 1, comma 221, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026 – Lavoronews n. 2/2026), in caso di sostituzione di lavoratrice madre durante il primo anno di vita del figlio/a.
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) disciplina la possibilità di assumere a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto il prolungamento del contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunti a tempo determinato, ai sensi dei commi 1 o 2 dell’art. 4 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata non superiore al primo anno di età del bambino.
Il comma 3 del medesimo articolo 4, inoltre, stabilisce, per le aziende con meno di 20 dipendenti, uno sgravio contributivo del 50%, in favore dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.
I benefici contributivi previsti dal citato comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è possibile accedere allo sgravio anche per il periodo ulteriore di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore e comunque entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.
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