Estensione del diritto al congedo straordinario, per l’assistenza al genitore, al figlio non convivente

8 Aprile , 2019

La sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave.

A seguito di tale sentenza, l’Inps, con circolare n. 49 del 5 aprile c.a., precisa che, il figlio che al momento della presentazione della domanda di congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del citato congedo.

Tale soggetto, tuttavia, potrà fruire del benefico solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

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