Esonero contributivo per aziende che non utilizzano ammortizzatori

19 Ottobre , 2021

L’Inps, con messaggio n. 3475 del 14 ottobre c.a., ha chiarito che i datori di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero contributivo previsto dal D.L n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal D.L n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori), rinunciando a una quota di esonero “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio“.

Ai fini della corretta interpretazione del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, per poter accedere alle misure previste dal D.L. n. 137/2020, tale requisito, precisa l’Istituto, deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

Inoltre, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero del D.L. n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come previsto nella circolare n. 24/2021, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dal D.L. n. 137/2020.

Infine, vengono fornite le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

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