Domande di cassa integrazione in deroga presentate con periodi fino al 31 agosto 2020

6 Maggio , 2020

Regione Lombardia segnala che le domande di CIGD che prevedono un periodo di cassa in deroga fino al 31 agosto 2020 ma che superano le 13 o le 22 settimane (per la zona rossa) per ciascuna azienda non possono essere autorizzate, in quanto la norma ha inteso assegnare ai datori di lavoro e non ai singoli lavoratori il periodo di sospensione. Sono state riscontrate due tipologie di domande.

 

1a tipologia

Domande che presentano una data di fine CIGD al 31 agosto ma nelle quali è stato richiesto per i lavoratori un periodo di sospensione di durata inferiore a tale data.

Esempio: data inizio CIG in domanda: 02/03/2020 data fine CIG in domanda: 31/08/2020 Tot. Settimane: 27 ma per ciascun lavoratore sono state inserite le seguenti date: data inizio CIG: 02/03/2020 data fine CIG: 22/05/2020 Tot. Settimane: 12.

Poiché si tratta di un’incoerenza formale, in tal caso, al fine di ottimizzare il procedimento e permettere decretazioni in tempi rapidi senza modificare la volontà espressa dall’azienda, Regione, varierà d’ufficio la sola data di fine CIGD della domanda inserendo, come data di fine cassa, quella prevista per i lavoratori, sempre che le ore richieste non superino il massimale INPS (nell’esempio le ore massime previste per le 12 settimane).

 

2a tipologia

Domande in cui i periodi di CIGD dei lavoratori sono programmati e differenziati nell’arco del periodo richiesto ad es. fino al 31/08/2020 ma superano di fatto le settimane previste dalla normativa.

Al fine di ottimizzare il procedimento e permettere decretazioni in tempi rapidi – compreso l’invio dei decreti e dei relativi flussi telematici ad INPS – si suggerisce di annullare le domande e ripresentarle.

Il procedimento si concluderà in pochissimi giorni. Nei prossimi giorni, per facilitare tali operazioni, il sistema informativo sarà implementato di una funzionalità che permette di duplicare la domanda errata e apportare le modifiche necessarie. Nelle more dell’implementazione è comunque possibile annullare la domanda e ripresentarne una o più, tenendo conto che i soggetti abilitati troveranno già a sistema le anagrafiche dei lavoratori interessati.

Qualora permanesse l’esigenza di programmare i periodi di CIGD ad es. fino al 31/08/2020, è possibile presentare anche più di una domanda per periodi discontinui purché non sovrapponibili e che non superino la durata massima prevista delle 13 o 22 settimane (9 per i lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020).

Leggi tutto

 

Categoria: