Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2026

14 Maggio , 2026

L’Inps, con messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, recepisce la disposizione contenuta nell’art. 16 del D.L. n. 62/2026 (c.d. “Decreto 1° maggio” – Lavoronews n. 23/2026), con la quale si prevede il posticipo del terminerelativo all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria per quelle aziende tenute a tale adempimento per la prima volta nel corrente anno a seguito della revisione delle soglie dimensionali stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025 – Lavoronews n. 2/2026).

La disposizione prevede che l’adempimento dell’obbligazione contributiva relativa al primo semestre (gennaio-giugno 2026) è regolarmente assolta se il versamento viene effettuato entro il 16 luglio p.v., considerandolo tempestivo a tutti gli effetti di legge ed escludendo, pertanto, ogni conseguenza sanzionatoria connessa al mancato rispetto delle ordinarie scadenze mensili (sanzioni civili, interessi, somme aggiuntive).

Viene comunicata anche la causale da inserire nel flusso Uniemens, CF05, nell’elemento TipolmpPregCMT, GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso.

Viene, pertanto, ulteriormente differito il termine indicato nella circolare n. 12/2026 (Lavoronews n.8/2026), con la quale l’Istituto, oltre a fornire le prime indicazioni amministrative e operative, comunicava la possibilità di versare le quote arretrate del TFR al Fondo entro il 16 maggio 2026.

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