Direttive COVIP in materia di adesione automatica alla previdenza complementare

30 Giugno , 2026

La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026 – Lavoronews n. 2/2026) ha introdotto, all’art. 1, co. 205, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato sia di prima assunzione sia in caso di nuova occupazione, andando a modificare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 252/2005.

Tale modalità di adesione si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.

La Covip, con Delibera del 19 giugno 2026, fornisce le nuove regole per l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti di prima occupazione o che instaurino un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026.

Le nuove indicazioni della Covip sostituiscono integralmente quelle già fornite con la Deliberazione del 24 aprile 2008.

Lavoratori dipendenti di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026

L’art. 8, co. 7, D.Lgs. n. 252/2005, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, ha previsto l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, salvo la possibilità di rinuncia (con efficacia retroattiva), da parte dei medesimi entro 60 giorni tramite una comunicazione al datore di lavoro.

A tal proposito, il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a fornire un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

La forma pensionistica di destinazione è quella prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Per il CCNL TDS il fondo di riferimento è Fon.Te; per il CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi è Mario Negri.

Il meccanismo dell’adesione automatica non si applica ai contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni e nel caso cessi il rapporto di lavoro prima di tale periodo.

Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026

Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un’adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, nonché ad acquisire apposita dichiarazione circa il fatto che lo stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR. Inoltre, occorrerà somministrare una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando, il meccanismo di adesione automatica non opera.

Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell’art. 2120 del c.c. (destinando al Fondo di Tesoreria ove ne ricorrano le condizioni).

Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata, non sono interessati dall’adesione automatica. Tale fattispecie riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell’assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare.

Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell’adesione automatica.

Apri link

Categoria: