Determinazione del premio da corrispondere ai lavoratori che hanno lavorato in sede nel mese di marzo

14 Aprile , 2020

L’articolo 63, del D.L. n. 18/2020 ha previsto un premio di 100 euro per i lavoratori che, nel mese di marzo, hanno svolto attività lavorativa nella propria sede di lavoro (Lavoronews n. 51/2020).

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 18/E del 9 aprile c.a., precisa che per determinare l’importo del bonus spettante si potrà applicare, in alternativa al criterio indicato al  punto 4.1. della circolare n. 8/E del 2020, il rapporto tra i giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo, e quelli lavorabili, come previsto dal contratto collettivo, indipendentemente se in full time o part time.

Tale bonus non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

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