Deroga all’obbligo di causale dei rapporti a termine anche in somministrazione

8 Marzo , 2021

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 3 marzo c.a., risponde ad un quesito in merito all’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020 che, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, consente, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza di causali.

Il richiamato articolo 8, di modifica dell’articolo 93 del D.L. n. 34/2020 e la cui validità è stata prorogatasino al 31 marzo 2021 dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020  – articolo 1, comma 279) chiarisce che la proroga o il rinnovo possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.

La norma è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Inoltre, il Ministero sottolinea che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata.

Infine, il Ministero evidenzia che l’articolo 8 del D.L. n. 104/2020 ha altresì modificato l’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, disponendo che: “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.”.

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