Convertito il Decreto Legge n. 19/2020 relativo alle misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

27 Maggio , 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, è stata pubblicata la legge n. 35/2020 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Una delle novità più rilevanti riguarda l’articolo 4 “Sanzioni e controlli”.

La disposizione riveste particolare importanza poiché, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 33/2020 (Lavoronews n. 90/2020), le violazioni alle disposizioni nazionali e regionali emanate in attuazione del medesimo decreto e del DPCM del 17 maggio, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000.

L’articolo prevede che non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Tuttavia, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo.

ll comma 2, della disposizione in esame prevede che si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano le seguenti attività ricreative, commerciali o professionali individuate alle seguenti lettere:

i) (chiusura cinema, teatri, discoteche, ecc);

m) (chiusura palestre, piscine, ecc.);

p) (sospensione corsi professionali, ecc.);

u) (sospensione attività commerciali, o ingrosso ecc.);

v) (sospensione attività di somministrazione, ecc.);

z) (sospensione di altre attività d’impresa o professionali, ecc.);

aa) (limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati).

All’atto dell’accertamento di tali violazioni l’organo accertatore può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata.

Inoltre, se l’illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria, riportata al comma 1 è raddoppiata e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni).

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