Conversione in legge del D.L. n. 172/2021 istitutivo del Green Pass rafforzato

2 Febbraio , 2022

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio c.a., la Legge n. 3 del 21 gennaio 2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 172/2021 (Lavoronews n. 140/2021) il quale ha introdotto il Green Pass “Rafforzato”.

Di seguito, alcune delle modifiche intervenute in sede di conversione, evidenziando che alcune disposizioni del provvedimento sono state modificate dai successivi Decreti Legge nn. 221/2021 e n. 229/2021.

Adempimento dell’obbligo vaccinale (art. 1, comma 1, lett. a)

L’articolo 1, parzialmente modificato nel corso dell’iter di conversione, al comma 1, lettera a), introduce il nuovo articolo 3-ter – “Adempimento dell’obbligo vaccinale” – con il quale si precisa che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (dose booster o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)

L’articolo 3, che non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione, interviene –con effetti a decorrere dal 15 dicembre 2021 – sulla durata delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), introdotte e disciplinate dall’articolo 9 del D.L. Riaperture.

Nello specifico, modificando il comma 2, lettere a) e c-bis) del suddetto art. 9, viene integrata la disciplina delle certificazioni verdi con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Le certificazioni verdi COVID-19, dunque, attesteranno – oltre all’avvenuta guarigione e all’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare – anche:

  • l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose) e
  • l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose).

Quanto alla durata delle certificazioni, per la certificazione per avvenuta vaccinazione la validità viene ridotta da dodici a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch’essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa.

La riduzione della durata, da dodici a nove mesi è applicata anche alle certificazioni verdi rilasciate a seguito dell’avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Il periodo di validità di nove mesi decorre in questo caso dall’avvenuta guarigione.

La durata della validità delle certificazioni sopra richiamate è stata ulteriormente ridotta da nove a sei mesi con il decreto 24 dicembre 2021, n.221, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 4, comma 1, lett. c-bis)

In sede di conversione è stato specificato che l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde base per accedere ai luoghi in cui si svolge un’attività lavorativa nel settore privato (art. 9-septies, comma 1, D.L. 52/2021), comprende anche i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande.

Categoria: