Contributo aggiuntivo IVS e decontribuzione premi di produttività

21 Maggio , 2019

L’Inps, con messaggio n. 1817 del 10 maggio c.a., precisa che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, prevista dall’articolo 3, comma 15, della Legge n. 297/1982, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività (decontribuzione) erogati da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introdotta dall’articolo 55 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.

Pertanto, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982.

Il comma 16 del citato articolo 3 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, conseguentemente, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.

 

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