“Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi

20 Dicembre , 2021

L’Inps, con circolare n. 189 del 17 dicembre c.a., fornisce indicazioni in merito alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 146/2021 (Lavoronews n. 133/2021), a favore dei genitori lavoratori dipendenti, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.

La norma riconosce, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto) e fino al 31 dicembre 2021.

Tali congedi vengono retribuiti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire delcongedo, ma senza retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 3 dell’articolo 9 del D.L. n. 146/2021 prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della novella normativa), fruiti dai genitori sia durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, durante l’infezione da SARS Covid19 del figlio, e durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Successivamente, l’Istituto fornirà, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo.

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