Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
5 Ottobre , 2020L’Inps, con circolare n. 116 del 2 ottobre c.a., fornisce indicazioni in merito alla modalità di fruizione delcongedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, introdotto dal D.L. n. 111/2020 (Lavoronews n. 155/2020).
L’articolo 5, del citato Decreto Legge, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato al 50% dall’INPS, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Per poter fruire del predetto congedo, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;
- deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
- il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 111/2020) e il 31 dicembre 2020.
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