Comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

26 Marzo , 2026

L’ art. 18, c. 1, lett. aa), D.Lgs. n. 81/2008 prevede che i datori di lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, devono comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’obbligo di invio scatta esclusivamente se, nel corso dell’anno solare precedente, si sono verificate le seguenti condizioni:

  • prima elezione dell’RLS in azienda;
  • nuova nomina o designazione a seguito di sostituzione del precedente rappresentante;
  • variazioni dei dati relativi a un RLS già comunicato in precedenza.

Diversamente, se il nominativo del rappresentante è rimasto invariato rispetto alla comunicazione già presente negli archivi INAIL, l’azienda non è tenuta a effettuare alcun nuovo invio.

La procedura deve essere eseguita esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INAIL, utilizzando il servizio “Dichiarazione RLS”.

La mancata o incompleta comunicazione del nominativo del RLS all’INAL comporta una sanzione la sanzione amministrativa pecuniaria da € 71,19 a € 427,16 (art. 55, c. 5, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008).

Circolare INAIL n. 11/2009

Circolare INAIL n. 43/2009

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