Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19
16 Aprile , 2020L’Inps, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19, pari a 15 giorni, di cui all’articolo 23 del D.L. N. 18/2020, ed alle compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
L’Istituto ribadisce che:
- il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, sia individuale che di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare, e non per ogni figlio;
- la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Inoltre, l’Inps evidenzia le condizioni di compatibilità ed incompatibilità del congedo COVID-19 rispetto ad altri istituti e tipologie di congedi o permessi.
Tra le incompatibilità, l’Istituto evidenzia:
- la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore;
- il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
- il congedo parentale;
- i riposi giornalieri della madre o del padre;
- la cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;
- gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Tuttavia, il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19.
Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.
Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.
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