Chiarimenti Inps inerenti le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS)

20 Marzo , 2017

L’Inps, con messaggio n. 1133 del 13 marzo c.a., fornisce precisazioni in merito ai termini di presentazione delle domande relative all’assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale (Lavoronews n. 65/2016).

La norma prevede che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal FIS siano presentate in via telematica all’Inps entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Tali termini hanno natura ordinatoria. 

Conseguentemente, l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda e saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili.

 

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