Chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria
21 Luglio , 2026L’INPS, con messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha fornito indicazioni sulla gestione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, assunti dal 1° luglio 2026, interessati dal nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Per il lavoratore di prima assunzione, a seguito delle novità introdotte dalla La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025 – Lavoronews n. 2/2026), l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria insorge nell’ipotesi in cui lo stesso manifesti espressamente, entro 60 giorni, la volontà di non aderire a forme pensionistiche complementari e di mantenerlo “in azienda”, secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice Civile.
Conseguentemente, il datore di lavoro che abbia raggiunto la soglia dimensionale minima media prevista (60 dipendenti al 31 dicembre 2025 o 50 dipendenti medi nel 2026 se si tratta di azienda neo costituita) dovrà versare le quote di TFR maturate nel periodo tra l’assunzione e la scelta definitiva.
Tali quote assumono natura di arretrati e devono essere regolarizzate entro il mese successivo alla decisione del lavoratore, utilizzando il codice causale CF05, istituito con la circolare n. 12/2026 (Lavoronews n. 8/2026), nel flusso Uniemens, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine, occorrerà utilizzare il codice CF02 e versare le maggiorazioni mediante il codice CF11.
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