Chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito alla proroga dei contratti a termine
27 Luglio , 2020Il Ministero del Lavoro, con una FAQ pubblicata sul proprio sito, fornisce indicazioni interpretative in ordine alla disposizione contenuta all’artcolo 93, comma 1 bis, del D.L. “Rilancio” relativa alla proroga dei contratti a termine.
Nello specifico viene chiarito che:
- la proroga si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato.Ad esempio, ricadono nella proroga della durata:
– i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;
– i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore;
– i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione. - Nel “periodo di sospensione” vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).
- Il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.
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