Certificazione UNI/PdR 192:2026 – Conciliazione tra vita familiare e lavoro: firmato il decreto attuativo per accedere all’esonero contributivo
14 Settembre , 2026L’articolo 6 “Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro” del D.L. n. 62/2026 convertito con Legge n. 112/2026 (Lavoronews nn. 23 e 32/2026) ha previsto per le aziende in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e) del d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (UNI/PdR 192:2026), un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. Le modalità di attuazione di tale esonero sono subordinate all’emanazione di un apposito decreto.
L’art. 8, co.1, lett e) del d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 statuisce che: “Nell’ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti: e) la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell’ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b)(possesso della certificazione della parità di genere), utili alla dimostrazione di tali misure”.
Con Decreto interministeriale, sottoscritto in data 8 settembre 2026, sono state definite:
- le procedure di acquisizione delle certificazioni UNI/PdR 192:2026, nonché il periodo di validità delle stesse;
- i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2026, dell’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, in favore delle aziende che abbiano conseguito la certificazione UNI/PdR 192:2026.
L’esonero è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026, di conversione del D.L. n. 62/2026 (28 giugno 2026) e per tutto il periodo di validità delle certificazioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
Le aziende che intendono accedere al beneficio dovranno inoltrare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica.
Per l’operatività dell’agevolazione, occorre attendere le istruzioni dell’Istituto.
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