Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
27 Gennaio , 2026L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 14 del 21 gennaio 2026 interviene sul tema dell’assegnazione di veicoli aziendali a uso promiscuo nell’ambito di sistemi retributivi flessibili, in particolare per figure manageriali.
L’interpello trae origine dall’implementazione, da parte della società istante, di una nuova car policy volta, da un lato, al rinnovo del parco auto con veicoli a bassissime emissioni (elettrici o ibridi plug-in) e, dall’altro, alla rimodulazione del trattamento economico complessivo dei dipendenti destinatari dell’assegnazione.
In particolare, il dipendente che aderisce all’accordo accetta preventivamente che il costo complessivo del veicolo assegnato concorra alla determinazione della propria retribuzione globale.
In tal caso, il meccanismo delineato prevede che il collaboratore sostenga integralmente il costo dell’autovettura: una prima quota mediante una trattenuta mensile in busta paga pari al valore convenzionale del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI, e una seconda quota attraverso l’incidenza del residuo onere economico sul premio di risultato o, più in generale, sulla retribuzione variabile.
La società Istante ritiene che tale struttura sia fiscalmente neutra oltre il valore convenzionale del fringe benefit, sostenendo che la parte di costo eccedente, recuperata mediante riduzione della retribuzione variabile lorda, non debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto integralmente sostenuta dal lavoratore.
Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia ribadisce preliminarmente il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dal citato articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dalla forma dell’erogazione. In tale prospettiva, i beni e i servizi concessi al dipendente costituiscono reddito imponibile, salvo l’applicazione di specifiche deroghe o criteri forfetari previsti dal legislatore.
Proprio una di tali deroghe è contenuta nel comma 4, lettera a), dell’articolo 51 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo. La norma, come modificata dalla legge di bilancio 2025, introduce un criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit, basato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e su percentuali differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo, prevedendo espressamente che il valore imponibile sia assunto “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”.
Richiamando, quindi, la precedente prassi (in particolare la circolare n. 326/1997 e la circolare n. 1/2007), l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la possibilità di scomputare le somme trattenute riguarda esclusivamente gli importi corrisposti dal dipendente a fronte dell’uso personale del veicolo, determinati sulla base del valore convenzionale ACI. Non può invece estendersi a qualsiasi ulteriore somma versata dal lavoratore in relazione al mezzo, soprattutto quando tale versamento avvenga attraverso meccanismi retributivi che incidono su emolumenti comunque maturati nell’ambito del rapporto di lavoro.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia distingue nettamente due piani. Da un lato, riconosce la legittimità della trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit, che consente di azzerare l’imponibile derivante dall’uso promiscuo del veicolo, in quanto espressamente ammessa dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Dall’altro lato, esclude che il residuo costo del veicolo, recuperato mediante riduzione della retribuzione variabile lorda, possa considerarsi fiscalmente irrilevante.
Secondo l’Agenzia, infatti, la parte di fringe benefit eccedente il valore forfetario determinato ai sensi del comma 4, dell’articolo 51 del TUIR, rientra pienamente nel perimetro applicativo del comma 1 del medesimo articolo 51 e deve, pertanto, concorrere alla formazione del reddito complessivo del dipendente.
Ne consegue che tale importo non può essere sottratto dalla retribuzione variabile lorda prima dell’applicazione delle imposte, ma deve essere trattenuto dall’importo netto.
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