Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Chiarimenti Inps

14 Febbraio , 2022

L’Inps, con circolare n. 18/2022 (Lavoronews n. 14/2022), ha illustrato le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022 – Lavoronews n.  6/2022) e dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni ter – Lavoronews n. 13/2022).

 

A seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, l’Istituto, con messaggio n. 606 dell’8 febbraio c.a., comunica che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022potranno essere utilmente inviate entro il 23 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio in esame).

 

Inoltre, relativamente agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, l’Inps, richiamando il messaggio n. 3777/2019, precisa che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata.

 

In tal caso, infatti, si può dire pienamente raggiunta la finalità sottesa all’art. 14 citato poiché le organizzazioni sindacali danno formalmente atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’azienda, rendendo irrilevante verificare la modalità con la quale l’adempimento stesso sia stato assolto.

 

Tale dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti.

 

In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.

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