Adeguamento della normativa nazionale all’AI Act in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro
4 Novembre , 2026Il D.Lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026 (Lavoronews n. 44/2026), tra le varie novità normative, disciplina anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali relativi al rapporto di lavoro, rafforzando l’intervento umano e la trasparenza.
Il citato decreto interviene incisivamente nel Capo III per regolare l’impatto dell’AI sul mercato del lavoro, sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sulla formazione e sulla modulazione dell’equo compenso per i professionisti.
In particolare, l’art. 41 disciplina l’impiego dei sistemi automatizzati nel contesto lavorativo imponendo il rigoroso rispetto della dignità, della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.
Stabilisce per il datore di lavoro il divieto di adottare decisioni finali relative alla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto di lavoro (ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni)basandosi esclusivamente su trattamenti automatizzati.
La decisione finale deve, infatti, in ogni caso essere riservata ad una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quanto comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso eventualmente prestato dal lavoratore non costituisce una deroga o eccezione legittimante al divieto di decisioni automatizzate (comma 1).
Inoltre, introduce l’obbligo per il datore di lavoro di assolvere preventivamente agli obblighi di informativa (art. 1 bis d. lgs. n.152/1997) chiarendo che il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione chiara della decisione che lo riguarda (comma 3).
Infine, stabilisce la nullità di qualsiasi licenziamento o decisione datoriale assunta in violazione della riserva di intervento umano (comma 4).
L’art. 42 integra l’architettura dell’AI con il TU sulla Sicurezza (d. lgs. n. 81/2008) prevedendo che l’utilizzo dell’AI che incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali di sicurezza deve essere obbligatoriamente oggetto di valutazione all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) (comma 2).
Inoltre, l’articolo stabilisce che i datori di lavoro devono garantire percorsi formativi dedicati ai lavoratori in merito ai rischi connessi all’uso dell’AI e alle misure di protezione adottate (comma 3) e che il Ministero del Lavoro promuova, in raccordo con l’INL e altri soggetti istituzionali competenti, l’adozione dell’AI come strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (comma 4).
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