Accredito figurativo per aspettativa relativa a cariche sindacali ed elettive

7 Ottobre , 2026

L’INPS, con messaggio n. 2957 del 24 settembre 2026, ha fornito indicazioni in merito alla corretta individuazione delle componenti retributive da assumere ai fini della determinazione della retribuzione virtuale da utilizzare per l’accredito figurativo dei periodi di aspettativa per cariche sindacali ed elettive.

La retribuzione figurativa da accreditare sulla posizione assicurativa dei dipendenti durante il periodo di aspettativa per ricoprire cariche elettive o sindacali deve essere determinata con riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato al lavoratore nel periodo di aspettativa in applicazione della disciplina collettiva riferita alla qualifica rivestita e all’anzianità posseduta.

Nel computo della retribuzione rientrano, le componenti retributive previste dalla contrattazione collettiva, quali, ad esempio, il minimo tabellare, la paga base, l’EDR, nonché gli scatti di anzianità, i superminimi collettivi e tutti quegli emolumenti fissi che maturano indipendentemente dalla prestazione effettiva.

Sono invece esclusi i superminimi individuali, i compensi derivanti da prassi aziendale, i premi di risultato, i premi di produzione e gli altri incentivi collegati alla produttività, alla redditività o al raggiungimento di obiettivi, i compensi per lavoro straordinario, supplementare, notturno o festivo; le indennità collegate all’effettivo svolgimento della prestazione.

Per quei compensi di incerta collocazione, l’INPS, nella fase istruttoria, potrà procedere a richiedere chiarimenti basandosi sulla disciplina contrattuale che regola l’erogazione del compenso, verificando ad esempio la fonte, la modalità di maturazione e l ‘assenza di collegamenti con la presenza in servizio, nonché la produttività o il raggiungimento di specifici obiettivi.

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