Tariffa per prestazioni rese dall’Inail a titolo di sorveglianza sanitaria eccezionale

2 Settembre , 2020

L’articolo 83 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020 (Lavoronews n. 135/2020) prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

L’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura per il pagamento della prestazione effettuata.

Il Decreto Interministeriale del 23 luglio 2020 fissa in 50,85 euro l’importo unitario, a carico datore di lavoro, per singola prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale effettuata dall’Istituto in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.

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