ART.1
- COSTITUZIONE
Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL per i dipendenti
del Terziario della distribuzione e dei servizi è costituito
l'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario (di seguito denominato
EBINTER).
Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Nazionali: Confcommercio
- Imprese per l’Italia, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.
ART.2
- SEDE
EBINTER ha sede in Roma.
ART.3
- DURATA
La durata di EBINTER è illimitata.
ART.4
- SOCI
Sono soci di EBINTER le Organizzazioni Nazionali di cui all'art.
1 del presente Statuto.
ART.5
- SCOPI E FINALITÀ
EBINTER, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, ha
natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue
finalità di lucro.
Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune
iniziative il dialogo sociale tra le parti.
In particolare, EBINTER avrà i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello
territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la
coerenza con gli accordi nazionali;
b) sostenere l’attività delle parti sociali per lo
sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità
del terziario;
c) fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l’attivazione
e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare
la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
d) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli
enti bilaterali territoriali, con lo statuto tipo allegato al
CCNL Terziario, dando i relativi visti di congruità;
e) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario,
con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione
ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito
delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione
collettiva nonché assumere funzioni operative in materia,
previe specifiche intese tra le parti socie;
f) interfacciarsi con gli EBT per monitorare l’attuazione
dei compiti e delle attività come previsti negli statuti
e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
g) assicurare attività iniziale di supporto agli EBT per
l’adeguamento degli statuti e regolamenti a quanto disposto
dalla contrattazione collettiva nazionale e dall’Accordo
sulla governance del 10 dicembre 2009, monitorandone il completamento
secondo le scadenze previste;
h) predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale,
e relative strumentazioni tecniche, redatto secondo le regole
individuate dalla Commissione paritetica per la bilateralità
e valido per tutti gli EBT che provvederanno a trasmetterlo annualmente
ad EBINTER, insieme con la relazione annuale;
i) sottoporre alla Commissione paritetica per la bilateralità
del terziario eventuali richieste avanzate dagli EBT che intendano
procedere a piani di razionalizzazione, sulla base di quanto previsto
dal 6° comma, lett. M), dell’Accordo 10 dicembre 2009;
j) predisporre una relazione annuale, da trasmettere alla Commissione
paritetica per la bilateralità del terziario, che illustri
le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali
criticità del sistema degli EBT, anche al fine di individuare
possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla
regolarità contributiva;
k) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni,
iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione
professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali,
europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati
ai medesimi scopi;
l) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere
ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali,
con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne,
direttamente o in convenzione, la realizzazione;
m) gestire l'Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL
Terziario, nonché coordinare l'attività degli Osservatori
territoriali;
n) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
o) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità
per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91,
nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo
l'interruzione dovuta alla maternità;
p) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge
125/91;
q) costituire una banca dati relativa alle professionalità
con il supporto degli enti bilaterali territoriali, affinché
venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si
sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione
alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
r) rilasciare il parere di conformità per l’apprendistato
in favore delle aziende che abbiano unità produttive distribuite
in più di due regioni;
s) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende
che abbiano presentato al Fondo For.Te. un piano di formazione
su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità
contributiva;
t) raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti
e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale
in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti
sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti
degli stessi;
u) proporre alla commissione paritetica per la bilateralità
del terziario iniziative che favoriscano la predisposizione di
progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare
il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione
dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione
continua (FOR.TE.);
v) seguire lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo
determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione
e delle intese tra le parti sociali;
w) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati
a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione
secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
x) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali
unitarie all'atto della loro costituzione, nonché notizia
della nomina degli RLS o degli RLST da parte degli OPP;
y) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità
delle relazioni sindacali del terziario e le relative esperienze
bilaterali;
z) predisporre uno schema di Regolamento per gli Enti Bilaterali
Territoriali da sottoporre all’approvazione della Commissione
Paritetica per la bilateralità del terziario;
aa) richiedere in attuazione della convenzione nazionale tra l'Inps
e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, la
trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali all’EBINTER,
dello statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per
verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo
parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL
Terziario;
bb) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione
collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire
ad EBINTER.
ART.
6 - OSSERVATORIO NAZIONALE
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento di EBINTER per
lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate
sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
ART.
7 - ORGANI
Sono Organi di EBINTER:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- la Presidenza;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari
e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.
I nuovi Organi debbono essere designati dai soci di cui all’art.4
del presente Statuto entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.
Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento
dei nuovi Organi.
La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel
caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva
espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero
in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al
terzultimo comma del presente articolo.
La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo
risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede
ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell’art.
9.
I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio
in corso.
Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti
di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett.
d) D.lgs. 276/03.
Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea,
debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche
in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.
Il Direttore assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci
e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di
segretario.
ART.
8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti
legali delle Organizzazioni Nazionali di cui all'art.1 del presente
Statuto o loro delegati.
Le delibere dell’Assemblea dei soci saranno assunte sulla
base dei criteri indicati nell’art. 10, commi 4 e 5, del
presente Statuto.
ART.
9 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci:
- nomina, ai sensi dell'art. 11, gli amministratori componenti
del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti
, ai sensi dell'art. 13;
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle
previsioni di cui al successivo art. 12;
- approva all’unanimità, su proposta del Consiglio
Direttivo, il regolamento di EBINTER;
- dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari,
proposte dal Consiglio direttivo, anche in esecuzione di accordi
espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti
il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi;
- approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo
ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni
annuali, provvedendo all’invio degli stessi alle Organizzazioni
socie ed alla Commissione paritetica per la bilateralità
del terziario, con le modalità che saranno previste nel
Regolamento di funzionamento dell’Ente, in conformità
a quanto disposto dalla lettera L) dell’accordo sulla Governance
del 10 dicembre 2009;
- delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché
gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera, all'unanimità, lo scioglimento di EBINTER e
ne nomina i liquidatori.
ART.
10 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso
di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di
uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque
almeno due volte l’anno per approvare il bilancio consuntivo
ed il bilancio previsionale.
La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo
lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno
10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo
telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell'adunanza,
con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito
il socio che la presiede.
Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.
In ottemperanza al principio della pariteticità, a Confcommercio
– Imprese per l’Italia è assegnata la titolarità
di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno
degli altri tre Soci.
Alle riunioni dell’Assemblea dei soci devono essere convocati
i Revisori dei conti.
Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell’Assemblea
dei soci.
ART.
11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 12 componenti, designati
dai soci fondatori di cui all'art. 1, dei quali 6 su designazione
della Confcommercio – Imprese per l’Italia e 2 componenti
per ognuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams -
CGIL, Fisascat - CISL e UILTuCS - UIL.
I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo:
- predispone, per l’approvazione da parte all’Assemblea
dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con
allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione,
dell’attività in corso e sull’attività
programmata, anche rispetto agli obiettivi;
- propone all'Assemblea dei soci il regolamento di EBINTER e le
eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento
di EBINTER;
- propone all’Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività
istituzionale di EBINTER e le relazioni annuali sull'attività
svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di
cui all'art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti
ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi
analoghe finalità;
- indirizza e coordina la gestione di EBINTER, assumendo i provvedimenti
relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna
dell’ente;
- approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e
l’organigramma di EBINTER in base alle esigenze operative;
- accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità
previsti all’art. 7 del presente Statuto;
- nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede
a stabilirne le relative competenze.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo
lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10
giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma,
telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima
della data della riunione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta
di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni
sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in
esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.
In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene
ritirata.
ART.
12 – PRESIDENZA
Il Presidente ha la legale rappresentanza di EBINTER e stipula
i contratti deliberati dagli Organi Statutari.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza
o impedimento.
La Presidenza:
- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che
sono nominati dall’Assemblea dei soci alternativamente,
nell’ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri
rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la
volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la Confcommercio
– Imprese per l’Italia;
- nomina, in base alla procedura prevista dall’ultimo comma
della lett. L) dell’Accordo 10/12/2009, il commissario ad
acta per quegli Enti Bilaterali Territoriali i cui Organi siano
decaduti per il mancato invio del bilancio consuntivo entro la
data di scadenza prevista;
- sovraintende al funzionamento di EBINTER, esercitando tutte
le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio
Direttivo;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare
in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri
del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio
nella prima seduta successiva.
ART.
13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti:
- 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti
iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, di comune accordo tra
i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente
di EBINTER;
- 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- 1 designato dalla Confcommercio – Imprese per l’Italia.
Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni
statutarie, controlla l'amministrazione di EBINTER, accerta la
regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza
dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
ed allo Statuto.
Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio
finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata
per la riunione dell’Assemblea dei soci indetta per l'approvazione
del suddetto bilancio consuntivo.
I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo
e dell’Assemblea dei soci.
ART.
14 - FINANZIAMENTO
In via ordinaria, EBINTER è finanziato mediante l'attribuzione
in misura percentuale del contributo complessivo riscosso dagli
Enti Bilaterali territoriali, di cui all'accordo 20 luglio 1989
e successive modificazioni, stipulato tra Confcommercio –
Imprese per l’Italia e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.
In via straordinaria, EBINTER è finanziato con i contributi
versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto
collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione
e dei servizi e suoi rinnovi, con i contributi eventualmente concessi
da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità
a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di EBINTER, da destinarsi
esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali
di EBINTER.
ART.
15 - PATRIMONIO SOCIALE
Tutti i mezzi patrimoniali di EBINTER, le sue rendite ed i suoi
proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra
a incrementare quanto previsto dal precedente art. 14 e così
qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto
nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati
e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente
al conseguimento delle finalità di EBINTER.
Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale,
al patrimonio di EBINTER, è quello del "fondo comune"
regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle
previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente
inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione
di beni.
I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di EBINTER
sia durante la vita di EBINTER sia in caso di scioglimento dello
stesso.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Si dispone l’intrasmissibilità della quota o contributo
associativo e non rivalutabilità della stessa.
ART.
16 - ESERCIZIO SOCIALE
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie.
L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno.
Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere
approvato dall’Assemblea dei soci di EBINTER entro il 15
dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi di EBINTER
devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del
Vice Presidente.
Ai fini della regolare e corretta gestione di EBINTER potranno
altresì essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni
e movimenti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART.
17 - SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE
In caso di scioglimento di EBINTER o, comunque, di cessazione
per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte
le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi
attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai
liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative
assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi di EBINTER ad
altra associazione con finalità analoghe.
Art.
18 - REGOLAMENTO
Per l'attuazione del presente statuto EBINTER si doterà
di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà
essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Art.
19 - RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le
norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute. |