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Lavoro
Archivio Lavoro 2011
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Collegato Lavoro: conciliazione e arbitrato nel nuovo processo del lavoro (Massi)
Collegato Lavoro: certificazione dei contratti (Rausei)
I sistemi di qualificazione delle imprese, la certificazione degli standard contrattuali e organizzativi e la nuova formazione per la sicurezza - Maria Giovannone, Adapt-Anmil Sicurezza
La valutazione dello stress e l'implementazione delle linee guida ministeriali: la formazione e le competenze necessarie - Sergio Iavicoli, Inail (ex Ispesl)

CCNL Terziario – I nuovi valori delle polizze assicurative contro gli infortuni per gli Operatori di Vendita

A seguito dell’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, sottoscritto definitivamente il 6 aprile u.s., le polizze assicurative contro infortuni sul lavoro o forme equivalenti, che le aziende devono garantire ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita, avranno i seguenti nuovi valori a decorrere dal 1° giugno 2011:

  • Euro 27.500,00 per il rischio morte;
  • Euro 37.500,00 per invalidità permanente totale.

Piano per l’occupazione dei disabili Emergo 2011 - Incentivi per le aziende che assumono personale disabile

La Provincia di Milano, nell’ambito del Piano Provinciale per l’occupazione dei disabili – Emergo 2011, ha emanato un avviso per l’erogazione di incentivi alle assunzioni di lavoratori disabili.
Tutti i datori di lavoro con sede operativa nella Provincia di Milano che provvedono all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di personale disabile potranno richiedere un incentivo pari a:

  • € 4.000,00 per un contratto a tempo indeterminato
  • € 3.000,00 per un contratto a tempo determinato (almeno 12 mesi anche dopo uno o più rinnovi)
  • € 1.000,00 per la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (sia part time che full time)

Se l’inserimento riguarderà un soggetto disabile debole, a questi importi andranno aggiunti ulteriori 1.000,00€; analogamente se il contratto riguarderà un inserimento full time, gli importi indicati saranno maggiorati di 1.000,00€.
A partire dal 9 giugno 2011, data di pubblicazione del presente avviso, i datori di lavoro posso richiedere l’incentivo anche per assunzioni comunicate alla Provincia di Milano tramite portale Sintesi – COB a partire dal 1° maggio 2011.
Le risorse finanziarie a disposizione (sino ad esaurimento) ammontano a € 1.090.231,00.
Le richieste di incentivi potranno essere inviate alla Provincia di Milano direttamente dall’azienda accedendo al link http://www.provincia.milano.it/lavoro/LOGIN/index.html e compilando l’apposito format.
La richiesta dell’incentivo è da inoltrarsi al superamento del periodo di prova.

Per maggiori informazioni:
Provincia di Milano
Settore Lavoro – Piano EMERGO
Tel. 02 7740. 4040 Fax 02 7740.6587
Indirizzo e-mail: emergo2011@provincia.milano.it

Piano per l’occupazione dei disabili Emergo 2011 - Contributi per le aziende per interventi di accessibilità

La Provincia di Milano, nell’ambito del Piano Provinciale per l’occupazione dei disabili – Emergo 2011, ha emanato un avviso per l’erogazione di contributi per le aziende per interventi di accessibilità.
Tutte le aziende con sede operativa nella Provincia di Milano che sosterranno, dalla data del 9 giugno 2011, spese per una più efficace accessibilità lavorativa del personale disabile potranno richiedere un contributo pari a:

  • 80% del costo sostenuto (IVA non riconosciuta) fino ad un massimo di 10.000,00€ per interventi di accessibilità (adeguamento del posto di lavoro, acquisto di tecnologie assistive);
  • 80% del costo sostenuto (IVA non riconosciuta) fino ad un massimo di 5.000,00€ per interventi di adattabilità dell’auto utilizzata dal disabile per il tragitto casa-lavoro-casa.

Le risorse finanziarie a disposizione (sino ad esaurimento richieste) ammontano a € 54.511,57.
Le richieste di incentivi potranno essere inviate alla Provincia di Milano direttamente dall’azienda accedendo al link http://www.provincia.milano.it/lavoro/LOGIN/index.html e compilando l’apposito format.

Per maggiori informazioni:
Provincia di Milano
Settore Lavoro – Piano EMERGO
Tel. 02 7740. 4040 Fax 02 7740.6587
Indirizzo email: emergo2011@provincia.milano.it

Permessi – L’accordo individuale può far slittare il termine di godimento dei permessi contrattuali ed il conseguente pagamento dei contributi

A seguito dell’interpello n. 16 dell’8 marzo c.a., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che il termine ultimo di godimento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività, cui collegare l’insorgenza della relativa obbligazione contributiva, può essere fissato oltre che dalla contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, anche da pattuizioni di carattere individuale

Piano per l’occupazione dei disabili Emergo 2011 - Contributi per le aziende per interventi di accessibilità

La Provincia di Milano, nell’ambito del Piano Provinciale per l’occupazione dei disabili – Emergo 2011, ha emanato un avviso per l’erogazione di contributi per le aziende per interventi di accessibilità.
Tutte le aziende con sede operativa nella Provincia di Milano che sosterranno, dalla data del 9 giugno 2011, spese per una più efficace accessibilità lavorativa del personale disabile potranno richiedere un contributo pari a:

  • 80% del costo sostenuto (IVA non riconosciuta) fino ad un massimo di 10.000,00€ per interventi di accessibilità (adeguamento del posto di lavoro, acquisto di tecnologie assistive);
  • 80% del costo sostenuto (IVA non riconosciuta) fino ad un massimo di 5.000,00€ per interventi di adattabilità dell’auto utilizzata dal disabile per il tragitto casa-lavoro-casa.

Le risorse finanziarie a disposizione (sino ad esaurimento richieste) ammontano a € 54.511,57.
Le richieste di incentivi potranno essere inviate alla Provincia di Milano direttamente dall’azienda accedendo al link http://www.provincia.milano.it/lavoro/LOGIN/index.html e compilando l’apposito format.
Per maggiori informazioni:
Provincia di Milano
Settore Lavoro – Piano EMERGO
Tel. 02 7740. 4040 Fax 02 7740.6587
Indirizzo email: emergo2011@provincia.milano.it

Modulistica - L’INPS aggiorna i modelli di domanda relativi ai permessi e congedi per handicap

L’INPS comunica che sono stati pubblicati sul sito www.inps.it, sezione “moduli”, i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi ex lege 104/92 ed al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001 che tengono conto delle novità normative intervenute in materia.
I precedenti modelli SR07- Hand1(Domanda di permessi per l’assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l’assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell’unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità).
Conseguentemente sono stati rivisti i seguenti modelli:

  • SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità);
  • SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità);
  • SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità);
  • SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità);
  • SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità).

Dote Riqualificazione e Ricollocazione – Scuola Superiore e CAPAC a sostegno dei percorsi di riqualificazione e ricollocazione

Confcommercio Lombardia, le altre Parti Sociali Lombarde e Regione Lombardia, hanno sottoscritto il 25 febbraio 2011 l’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2011.
L’Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga 2011 conferma, come negli anni precedenti, l’integrazione delle politiche passive con le politiche attive prevedendo il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga contestualmente all’assolvimento dell’obbligo di effettuare le politiche attive.
Nell’Accordo sono previsti percorsi di ricollocazione e/o riqualificazione che possono essere:

  • interamente finanziati con risorse private e/o paritetiche sociali;
  • interamente finanziati con risorse pubbliche;
  • finanziati con la partecipazione di risorse pubbliche e private.

In riferimento ai percorsi interamente finanziati con risorse pubbliche ovvero con la partecipazione di risorse pubbliche e private, Regione Lombardia attiva una:

  • Dote ricollocazione, orientata alla fruizione di servizi al lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo;
  • Dote riqualificazione, orientata alla fruizione di servizi formativi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro e/o all’accrescimento professionale all’interno dell’azienda.

Il lavoratore che si trovi in CIG in deroga è tenuto ad effettuare politiche attive nel rispetto di quanto stabilito negli accordi sindacali sottoscritti, che potranno anche contenere l’indicazione dell’Operatore con il quale è stato concordato un percorso, o comunque contattando gli operatori accreditati dalla Regione Lombardia ed aderendo alle proposte che essi siano in grado di formulare, tenendo conto delle specifiche necessità del soggetto.
Il lavoratore entro 30 giorni dall’inizio della sospensione per crisi aziendale, ristrutturazione/riorganizzazione, accordo di solidarietà, cessazione anche parziale e procedura concorsuale, deve attivarsi per frequentare il percorso di riqualificazione professionale o di ricollocazione dettagliato nell’Accordo sindacale.

I lavoratori possono rivolgersi a
CAPAC – Politecnico del Commercio
Viale Murillo, 17/19 – 20149 Milano (zona San Siro – da M1 Lotto 2 fermate filobus 91)
Marzagalli Luciana – Coordinamento servizi al lavoro
Tel. 02.40305327 — Fax  02. 40305321
luciana.marzagalli@capaconline.eu

Scuola Superiore del Commercio Turismo Servizi e Professioni
 Viale Murillo, 17 – 20149 Milano
Corso Marconi 35- 20030 Seveso (MB)
 Daniela Sala
Tel. 02 40305252 — Tel. 0362685846
daniela.sala@scuolasuperiorects.it


Procedura di mobilità - Sospensione dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10731 del 16 maggio 2011, ha affermato che è sospeso l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili nei sei mesi successivi all’ultimo licenziamento per le aziende che abbiano avviato la procedura di mobilità.  
Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/99, gli obblighi di assunzione dei disabili sono sospesi per la durata della procedura di mobilità, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti e, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge (un anno in base all'art. 15, L. 264/1949, successivamente ridotto a sei mesi dall'art. 6, D.Lgs. 297 del 2002).

Il periodo di sospensione parte dal giorno dell’avvio della procedura di mobilità ai sensi dell’artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 e trova la sua applicazione in ambito nazionale, non essendovi alcun riferimento al limite provinciale.

Ciclo di seminari in materia di lavoro

Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza organizza, in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, una serie di incontri rivolti alle imprese associate sui temi di maggiore attualità ed interesse in materia di lavoro.
I temi trattati saranno:

  1. Il lavoro intermittente e il lavoro accessorio;
  2. Il controllo a distanza e le visite personali dei lavoratori;
  3. La tutela della maternità e della paternità.

Il primo degli incontri, dedicato al lavoro intermittente ed al lavoro accessorio, è programmato per

giovedì, 16 giugno 2011
dalle ore 14,30 alle ore 17,00
presso la sede di UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO
Corso Venezia, 47 – Sala Colucci

Il lavoro intermittente (a chiamata) verrà trattato con particolare riguardo alle condizioni di operatività, al ruolo della contrattazione collettiva, all’indennità di disponibilità ed assoggettabilità della stessa a contribuzione obbligatoria. Mentre il lavoro accessorio verrà analizzato con riferimento all’ambito applicativo, al pagamento della prestazione ed al sistema dei voucher.
Relatrice dell’incontro sarà la Dr.ssa Silvia Rachele Laura Tateo della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.
La scheda di adesione dovrà essere inviata alla segreteria della Direzione Sindacale – Welfare fax. 027750488, mail segreteria.sindacale@unione.milano.it 

Azioni positive – Pubblicato l’avviso di finanziamento per i progetti che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario

Pubblicato, nel sito internet del Dipartimento per le politiche della famiglia l'avviso di finanziamento, relativo all'anno 2011, che disciplina la presentazione, la valutazione e la successiva gestione delle domande di finanziamento relative a progetti finalizzati alla realizzazione di azioni positive per la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, presentati ai sensi dell’ articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
I progetti dovranno essere inviati entro il 13 luglio e il 28 ottobre 2011.

Inail – Manuale “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato”

L’Inail, in seguito all’obbligo per le imprese, introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza, di valutare il rischio da stress lavoro-correlato, ha predisposto e messo a disposizione delle stesse, nel proprio sito internet, le linee guida per procedere alla valutazione e alla gestione di tale rischio.

Detassazione – Accordo territoriale sulla detassazione per la provincia di Lodi: indirizzo Ente Bilaterale

Si comunica che, relativamente alla sottoscrizione dell’Accordo Territoriale sulla detassazione per la provincia di Lodi (Lavoronews n. 24/2011), le aziende ubicate in provincia di Lodi, dovranno inviare comunicazione a Ente Bilaterale della Provincia di Lodi per il Terziario ed il Turismo - Via Haussmann 1 - 26900 Lodi, Tel. 0371/431210 Fax 0371/432386 (e non a Ebiter Milano).

Governo: requisiti per l'assunzione delle donne con contratto di inserimento

Dal testo del c.d. "decreto dello sviluppo" emerge che il Regolamento n. 800/2008/CE ha sostituito il precedente Regolamento n. 2204/2002/CE, citato dall'art. 54 del D.L.vo 276/2003 ai fini dell'assunzione con contratto di inserimento delle donne.

Oggi, alla luce della novità introdotta, è possibile assumere "donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile". La novità è rappresentata dal fatto che la donna deve essere senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Detassazione – Firmato l’Accordo territoriale sulla detassazione per la provincia di Milano

In data 18 aprile 2011, Unione Confcommercio Milano e le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto, per l’anno 2011, l'accordo territoriale per la provincia di Milano relativo alla detassazione delle somme erogate a fronte di incrementi di produttività
Fermo restando le disposizioni dettate dalla circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011, e richiamate nell’Accordo citato, si sottolinea che:

  • la detassazione viene applicata ai lavoratori dipendenti da aziende aderentiall'Unione Confcommercio Milano;
  •  i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda;
  • le aziende dovranno comunicare l'applicazione dell'agevolazione fiscale a RSA/RSU o, in assenza, ai singoli lavoratori interessati;
  • in qualsiasi caso le aziende dovranno comunicare a EBITER MILANO - Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, Tel. 0266797201 Fax. 0266797239 - l'applicazione dell'agevolazione ai fini istituzionali di osservatorio.

Detassazione – Firmato l’Accordo territoriale sulla detassazione per la provincia di Monza e Brianza

In data 18 aprile 2011, Unione Confcommercio Milano e le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil di Monza e Brianza hanno sottoscritto, per l’anno 2011, l'accordo territoriale per la provincia di Monza - Brianza relativo alla detassazione delle somme erogate a fronte di incrementi di produttività
Fermo restando le disposizioni dettate dalla circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011, e richiamate nell’Accordo citato, si sottolinea che:

  • la detassazione viene applicata ai lavoratori dipendenti da aziende aderentiall'Unione Confcommercio Milano;
  • i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda;
  • le aziende dovranno comunicare l'applicazione dell'agevolazione fiscale a RSA/RSU o, in assenza, ai singoli lavoratori interessati;
  • in qualsiasi caso le aziende dovranno comunicare a EBITER MILANO - Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, Tel. 0266797201 Fax. 0266797239 - l'applicazione dell'agevolazione ai fini istituzionali di osservatorio.

Detassazione – Un fac simile di comunicazione a EBITER MILANO

Con riferimento alla sottoscrizione degli accordi territoriali per le province di Milano e di Monza e Brianza relativi alla detassazione delle somme erogate a fronte di incrementi di produttività, alleghiamo un fac simile di comunicazione da inviare a EBITER MILANO ai fini istituzionali di osservatorio.

Ebiter Milano
Corso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano
Tel: 0266797201 Fax: 0266797239
e-mail: info@ebitermilano.it

Le aziende dovranno inoltre comunicare l'applicazione dell'agevolazione fiscale a RSA/RSU o, in assenza, ai singoli lavoratori interessati.
Ricordiamo che la detassazione è applicabile esclusivamente ai dipendenti di aziende aderenti a UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA.

Malattia – Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps

La circolare congiunta Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro, n. 4 del 18 marzo c.a., ribadendo che: 

  • l'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare, o trasmettere a mezzo raccomandata A/R al proprio datore di lavoro, l'attestazione di malattia;
  •  il lavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali;
  •  il lavoratore deve fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico; 

rende noto che, trascorso il periodo transitorio di 3 mesi dalla data di emanazione della predetta circolare, il datore di lavoro non potrà più richiedere al dipendente copia cartacea del certificato di malattia ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’Istituto.

Tuttavia, qualora il medico non proceda all’invio on-line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la  certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’Inps, secondo le modalità tradizionali.

Conciliazione lavoro – famiglia - Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro: intesa con il Ministero del Lavoro

Il 7 marzo scorso Confcommercio, unitamente alle altre Parti sociali, ha sottoscritto un’intesa a sostegno delle politiche di conciliazione fra famiglia e lavoro con il Ministero del Lavoro. 
La proposta inizialmente sottoposta alle Parti sociali dal Ministro Sacconi prevedeva un impegno immediato all’attivazione nell’ambito della contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale di una serie di misure in favore della conciliazione tra famiglia e lavoro.

La Confederazione, unitamente alle altre Organizzazioni datoriali, non ritenendo opportuna, anche alla luce dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario sottoscritta pochi giorni prima, l’introduzione di un vincolo che avrebbe condizionato fortemente il confronto con le organizzazioni sindacali, ha proposto un testo alternativo che è stato accettato dal ministro e dai sindacati.

Sui contenuti dell’accordo, che si inserisce nell’ambito di Italia 2020 – il programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro-, si precisa che l’unica misura cogente contenuta riguarda l’attivazione di un Tavolo tecnico per il monitoraggio delle buone pratiche realizzate con la contrattazione di secondo livello territoriale ed aziendale, individuate dall’Osservatorio affidato alla Consigliera nazionale di parità.

Detassazione dei trattamenti economici legati alla produttività – Le aziende prive di una contrattazione aziendale possono rivolgersi all’Unione Confcommercio per la sottoscrizione dell’accordo sindacale

 La legge n. 220/2010 ha previsto per l’anno 2011 la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
La circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, emanata congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro, ha ribadito la subordinazione della concessione dell’agevolazione fiscale per il lavoratore alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti aziendali. Sono quindi esclusi, dal beneficio gli emolumenti corrisposti sulla base di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore.
Il rinnovo del 26 febbraio del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi ha previsto che l’applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:

  • lavoro straordinario
  • lavoro supplementare
  • compensi per clausole elastiche e flessibili
  • lavoro a turno
  • lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
  • lavoro notturno
  • premi variabili di rendimento
  • ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa.

Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all’art. 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
Le aziende prive di una contrattazione aziendale, interessate a riconoscere ai propri dipendenti l’agevolazione fiscale possono rivolgersi all’Unione Confcommercio • Direzione Sindacale – Welfare

  • per informazioni sulla detassazione: tel. 02.798712
  • per la sottoscrizione dell’accordo sindacale: tel. 02.7750314 

Videosorveglianza – Richiesta ed autorizzazione per l’installazione di impianti audiovisivi soggette ad imposta di bollo

L’articolo 4 della legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) prevede che il datore di lavoro, al fine di installare impianti audiovisivi per esigenze organizzative e produttive ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, debba preventivamente sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza di questo, presentare apposita richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro. 
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sia l’istanza del datore di lavoro, inviata alle Direzioni provinciali del lavoro per richiedere l'autorizzazione ad installare impianti audiovisivi, che la conseguente autorizzazione, rilasciata delle predette Direzioni provinciali, devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

Detassazione - Tassazione agevolata per somme erogate in relazione ad incrementi di produttività

La Legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha prorogato, per l’anno 2011, l’applicabilità del regime di tassazione agevolata, pari al 10%, alle somme connesse ad incrementi di produttività, erogate ai lavoratori dipendenti. 
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3/E del 14 febbraio c.a., ha precisato che: 

  • il limite complessivo di retribuzione detassabile è pari a € 6.000;
  • il reddito da lavoro dipendente non deve essere superiore a € 40.000;
  • il beneficio si applica alle somme erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (sono escluse le somme erogate in base ad accordi individuali)  e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa;
  • non è necessaria la forma scritta;
  • il datore di lavoro attesterà, nel modello Cud rilasciato ai dipendenti, che le somme si riferiscono a incrementi di produttività e che sono state erogate in base a uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale. A richiesta, il datore di lavoro dovrà fornire prova dell’esistenza di tale accordo.
  • gli istituti che possono essere detassati sono: gli straordinari (sia a forfait che “in senso stretto”), il lavoro supplementare, il lavoro notturno, il lavoro festivo, le indennità di turno e le maggiorazioni per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre che siano correlate a incrementi di produttività, competitività e redditività.

Detassazione – Posizione Confcommercio sulla disciplina in materia di detassazione per il lavoro supplementare, clausole elastiche e straordinari forfait

L’art. 2 del D.L. n. 93 del 2008 ha previsto, con riferimento al secondo semestre del 2008, un’imposta sostitutiva del 10% per le somme erogate ai lavoratori, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 (art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) e 2010 (art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), limitatamente però ai soli elementi retributivi premiali, con esclusione, dunque, del lavoro straordinario, del lavoro supplementare e di quello reso in funzione di clausole elastiche.

Tuttavia, con la risoluzione n. 83/2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro notturno, a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività legati all’andamento economico dell’impresa.

La materia in esame ha trovato ulteriore regolamentazione nella circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del Lavoro, n. 47 del 27 settembre 2010, che riprendendo il principio contenuto nella risoluzione n. 83 dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che il lavoro straordinario, il lavoro notturno e quello organizzato a turni sono agevolabili anche per i periodi di imposta 2009 e 2010, semprechè sussista “un vincolo di correlazione con i parametri di produttività.”

Ciò premesso, Confcommercio, relativamente alla disciplina in materia di detassazione fiscale applicabile al lavoro supplementare, alle clausole elastiche ed agli straordinari forfetizzati, ritiene che:
• il lavoro straordinario agevolabile è solo quello per il quale sussiste un vincolo di correlazione con i parametri di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività legati all’andamento economico dell’impresa. L’agevolazione riguarda sia l’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato,” ossia reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro;
• il lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche può essere oggetto dell’agevolazione in esame solo se legato al perseguimento di un incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività legati all’andamento economico dell’impresa;
• il lavoro notturno è agevolabile, sia se ordinario sia se occasionale, semprechè le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività legati all’andamento economico dell’impresa. Inoltre, sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa;
• le indennità (o maggiorazioni) corrisposte per lavoro organizzato a turnI rientrano nel regime di tassazione agevolata, sia nel caso in cui l’impresa applichi per la prima volta l’organizzazione del lavoro a turni, sia nel caso in cui l’impresa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione. In tutte e due le ipotesi, il lavoro organizzato a turni è agevolabile solo se sia in grado di dare luogo ad incrementi di produttività innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività legati all’andamento economico dell’impresa. Nel caso in cui il lavoratore turnista svolga il lavoro nelle ore notturne, potrà usufruire del regime di tassazione per l’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione).
Infine si ricorda che, come convenuto dalle parti in calce all’art. 141 del CCNL del Terziario, “rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, lett. c) del DL 93/2008, convertito in legge n. 126/2008” le maggiorazioni riconosciute a fronte del lavoro domenicale.

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