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Archivio Apprendistato 2011
gennaio/giugno
 
 


Regione Lombardia D.g.r. 25 gennaio 2012 - n. IX/2933 Approvazione standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante

Regione Lombardia definisce, sentite le Parti Sociali, gli standard minimi per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”.


Regione Lombardia D.G. Istruzione, formazione e lavoro - D.d.u.o. 29 luglio 2011 - n. 7105 Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia QRSP - Istituzione delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali”

Il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) definisce e classifica l'insieme dei profili professionali, declinati in competenze, caratteristici ed attivi nel mondo del lavoro lombardo e contiene le sezioni relative alle competenze di base e trasversali. I contenuti della formazione degli apprendisti per l’acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del QRSP


Regione Lombardia D.G. Istruzione, formazione e lavoro - D.d.u.o. 5 dicembre 2011 - n. 11960 Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante

Regione Lombardia ha emanato le Linee di indirizzo per la programmazione provinciale della formazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per l’anno formativo 2012-2013. L'offerta formativa pubblica (DOTE) per gli apprendisti che verranno assunti con la nuova normativa (DLgs 167/2011) prevede la copertura della formazione di base e trasversale per un massimo di 40 ore all'anno e il supporto per la certificazione delle competenze acquisite.


Ministro del Lavoro - Circolare dell’11 novembre 2011, n. 29 Chiarimenti sul regime transitorio e regime sanzionatorio

Con la circolare n. 29 il Ministro del Lavoro fornisce indicazioni interpretative dell’art. 7 del D.Lgs 167 del 2011 Testo Unico dell’Apprendistato.
Circa il regime sanzionatorio la circolare sottolinea, tra gli altri aspetti, che ai fini della sanzionabilità del datore di lavoro è necessario che sussistano sia l’esclusiva responsabilità del datore stesso che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Inoltre, alla verifica di una eventuale formazione carente, non seguirà necessariamente l’applicazione della sanzione, ma il personale ispettivo potrà scegliere di ricorrere al c.d strumento della disposizione. Ciò significa che, in presenza di una carenza formativa ritenuta recuperabile (in quanto il datore di lavoro ha ancora a disposizione un arco temporale ritenuto sufficiente a recuperare il “ debito formativo”) l’ispettore potrà indicare al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato periodo di tempo comportando una modifica del piano formativo individuale.


Incentivi per l’apprendistato: AMVA - Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale

Il Ministero del Lavoro e l’ISFOL promuovono il progetto AMVA – Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale. Il Programma intende promuovere l’applicazione del contratto di apprendistato, per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano.
L’intervento per la promozione del contratto di apprendistato è finalizzata alla promozione e diffusione di un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire l’inserimento occupazionale di giovani da 15 a 29 anni. 
Per le aziende che assumeranno giovani con contratto di apprendistato sono previsti 4.700 euro di contributo per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività).


Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli addetti alla revisione legale

Al fine di adattare la disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante alle specifiche caratteristiche del settore della revisione legale organizzazione contabile è stato sottoscritto, in data 19 aprile, uno specifico Protocollo d’intesa.


Protocollo d’intesa la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante per profili di consulenza specialistica

Al fine di adattare la disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante alle specifiche caratteristiche del settore della consulenza specialistica è stato sottoscritto, in data 19 aprile, uno specifico Protocollo d’intesa per la qualifica di Consulente in Risk Management & Performance Improvement, Consulente in data Management & IT Process Integration e Consulente in Corporate Finance.


Turismo - Siglato l’accordo sull’apprendistato

E' stato siglato il 17 aprile c.a. l'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato nel settore turismo tra FIPE, Federalberghi, Fiavet, Faita e Federreti e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.


Apprendistato – Termine del periodo transitorio ed utilizzo della nuova modulistica per il rilascio del parere di conformità

Il 25 aprile 2012 terminerà la disciplina transitoria, disposta dal Testo Unico sull’apprendistato, durante la quale era ancora possibile stipulare contratti di apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.
L'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato sottoscritto il 24 marzo 2012 tra Confcommercio-Imprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil diverrà quindi operativo dal 26 aprile 2012 (Lavoronews 26.3.2012, n. 24).
Conseguentemente:

  • le aziende già in possesso del parere di conformità rilasciato dalla commissione Ebiter, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, prima del 25 aprile c.a., potranno utilizzare tali autorizzazioni effettuando l’assunzione dell’apprendista entro tale data. Oltre il 25 aprile il parere di conformità non avrà più validità;
  • aziende che intendono assumere dopo il 25 aprile c.a., dovranno presentare richiesta di parere di conformità utilizzando la nuova modulistica, che, a breve, sarà resa disponibile sul sito Ebiter. Le aziende potranno presentare la nuova modulistica, in formato cartaceo, anche prima del 25 aprile ma la commissione approverà le richieste solo dopo tale data.

Si ricorda, infine, che dal 26 aprile c.a. la richiesta di parere di conformità ai sensi dell’Accordo di riordino del 24 marzo potrà essere presentata esclusivamente on-line.


Apprendistato - Sottoscritto l’accordo per il settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Il 24 marzo scorso, in occasione del Forum di Cernobbio, è stato sottoscritto l'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
L'accordo, primo in Italia a dare attuazione al decreto legislativo n. 167/11 Testo Unico sull'apprendistato, anche in coerenza con le linee della nuova riforma del mercato del lavoro approvata dal Governo, dimostra ancora una volta la dinamicità del terziario e dei servizi nel rispondere puntualmente all'evoluzione degli strumenti legislativi fornendo risposte semplici ed agevoli alle imprese e quindi favorendo anche la crescita dell'occupazione giovanile.
In coerenza con la disciplina transitoria disposta dal Testo Unico sull’apprendistato, la decorrenza dell’accordo è prevista dal 26 aprile 2012.

In allegato trasmettiamo la nota di Confcommercio che illustra gli aspetti di maggiore rilevanza dell’accordo.


XII Rapporto di monitoraggio sull'apprendistato. Annualità 2009 e 2010 - ISFOL


ISFOL - XII Rapporto di monitoraggio sull'apprendistato: annualità 2009 e 2010

Il XII Rapporto di Monitoraggio sull’apprendistato, realizzato dall’ISFOL, descrive nel dettaglio l’evoluzione di questo strumento contrattuale negli anni 2009-2010.
I rapporti di lavoro in apprendistato dichiarati dall’INPS hanno subito nel biennio 2009-2010 una flessione pari al 16% attestandosi nel 2010 ad un numero medio di circa 542.000, vale a dire, in termini assoluti, oltre 100.000 rapporti di lavoro in meno rispetto al 2008.
L’analisi dell’andamento del numero di lavoratori che nel corso dell’anno sono stati avviati con un contratto di apprendistato conferma tale congiuntura negativa dato che gli apprendisti avviati passano da circa 387.000 nel 2008 a 289.000 nel 2010.
L’apprendistato si conferma tuttavia un’opportunità per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Resta infatti alta la percentuale di assunzioni di apprendisti presso le imprese dove si è svolto l‘apprendistato.
Le aziende hanno trasformato nel 2010 circa 177.000 lavoratori precedentemente apprendisti con un consistente incremento rispetto al precedente anno (12,3%). In diminuzione, invece, il numero dei lavoratori cessati (-25,3%) che nel 2010 ammonta a poco più di 227.000 unità.

Il calo nel numero di apprendisti occupati si accompagna ad  una contrazione del volume dell’offerta di formazione erogata dalle Regioni. Nel 2010 sono stati 136.784 gli apprendisti inseriti in percorsi formativi con una diminuzione nel biennio pari al 19,3%. 


Apprendistato e “contratto unico” per i giovani - Pier Antonio Varesi


Il contratto unico? Ascoltateci: c'è già - Giuseppe Bertagna, Michele Tiraboschi

La leva? Apprendistato e formazione - Carlo Sangalli


Apprendistato – Per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 l’azzeramento per i primi tre anni della contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a nove dipendenti

Tra le novità introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge di stabilità 2012 (Lavoronews del ) si segnala, in materia di apprendistato, l’azzeramento per i primi tre anni della contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a nove dipendenti, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.
L’azzeramento dell’aliquota è mantenuta anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.
Con la seguente tabella, un utile strumento per gestire l’adempimento contributivo degli apprendisti già in forza e di quelli assunti a partire dal nuovo anno:

Datore di lavoro

Contribuzione ordinaria

Contribuzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016

Azienda

Apprendista

Totale

Azienda

Apprendista

Totale

Con più di
9 addetti

10%

5,84%

15,84%

10%

5,84%

15,84%

Con 9 o meno addetti

Primo anno

1,5%

5,84%

7,34%

0%

5,84%

5,84%

Secondo anno

3%

5,84%

8,84%

0%

5,84%

5,84%

Terzo anno

10%

5,84%

15,84%

0%

5,84%

5,84%

Anni successivi

10%

5,84%

15,84%

10%

5,84%

15,84%



Apprendistato professionalizzante – Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per l’anno formativo 2012/2013

Regione Lombardia ha emanato le Linee di indirizzo per la programmazione provinciale della formazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per l’anno formativo 2012-2013, in attesa della piena operatività del nuovo apprendistato disciplinato dal DLgs. 167/2011, che avverrà a seguito della regolamentazione contrattuale e della definizione a livello regionale dei requisiti della formazione di base e trasversale e comunque non oltre il 25 aprile 2012.
Le nuove Linee di indirizzo riguardano anche gli apprendisti assunti ai sensi dell'attuale normativa (art. 49 DLgs 276/2003), che si applicherà fino alla scadenza del singolo contratto anche per quanto riguarda la durata della formazione (120 ore annue). A questi apprendisti Regione Lombardia garantirà solo fino al 31 dicembre 2012 l'attuale sistema di Dote che copre tutte le 120 ore annue di formazione di base/trasversale e professionalizzante.
Dal 1° gennaio 2013, anche per gli apprendisti assunti ex art 49 DLgs 276/2003, l'offerta formativa pubblica sarà uguale a quella degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 DLgs 167/2011, ovvero solo formazione di base e trasversale, la cui quantità verrà definita a livello regionale in relazione al titolo di studio posseduto. Resta fermo l'onere del datore di lavoro di coprire il restante obbligo formativo con risorse anche proprie.
L'offerta formativa pubblica per gli apprendisti che verranno assunti con la nuova normativa (DLgs 167/2011) prevede la copertura della formazione di base e trasversale per un massimo di 40 ore all'anno e il supporto per la certificazione delle competenze acquisite.


Apprendistato - Sottoscrizione dell’Accordo sulla disciplina transitoria in materia di apprendistato professionalizzante.

È stato sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL l'Accordo sulla disciplina transitoria in materia di apprendistato professionalizzante. 
Al fine di garantire alle imprese  certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, si è confermata la vigenza dell’attuale disciplina del CCNL Terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall’art. 7, comma 7, DLGS 167/11 (25 aprile 2012).
Contestualmente si è convenuto di avviare il confronto per il recepimento della disciplina contenuta nel Testo Unico sull’apprendistato con l’intento di confermare la centralità del ruolo della bilateralità e di definire le figure professionali del comparto del terziario, della distribuzione, dei servizi, che, qualora sovrapponibili alle figure dell’artigianato, avranno stessa durata della formazione (si veda in tal senso la nota del Direttore Generale n. 46 del 27 ottobre 2011 e la risposta ad Interpello n. 40 del 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Infine si precisa che le parti si sono impegnate a tutti i livelli a seguire la stessa linea di azione in tutte le Regioni con lo scopo di garantire una entrata in vigore uniforme e concomitante della disciplina.
Analogo Accordo è stato sottoscritto con l’UGL.


L’apprendistato tra legge e contrattazione collettiva - Marco Lai


Apprendistato - Italia Lavoro “Progetto AMVA” incentivi per chi assume apprendisti

Italia Lavoro, organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro, mette a disposizione delle imprese, con il Programma AMVA - “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale”, oltre 78 milioni di euro per incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato.
SOGGETTI ASSUMIBILI
Attraverso un bando pubblico a sportello è possibile richiedere la concessione di contributi per l’assunzione di:

  • contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ( € 27.104.000,00);
  • contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (€ 51.046.700,00)

I contratti di apprendistato di cui ai punti A. e B. per i quali potrà essere avanzata richiesta di contributo dovranno essere stipulati a partire dal 30 novembre 2011.
Ai fini dell’ Avviso non potranno essere presentate domande di contributo per i contratti stipulati con i soggetti di cui all’articolo 7, comma 4, D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 (assunzione in apprendistato di lavoratori in mobilità).
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’Avviso fissata al 31/12/2012, verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari:

  • Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
  • Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;

I contributi di cui al presente Avviso sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.
Italia Lavoro comunicherà sul proprio sito istituzionale l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l’assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani con contratti di apprendistato nelle tipologie A e B.
Alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti beneficiari dovranno possedere una serie di requisiti individuati dal bando.
 TIPOLOGIE DI LAVORATORI
Ai fini del presente Avviso i lavoratori assunti devono:

  • possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/20082, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all’apprendistato. È «lavoratore svantaggiato» chiunque rientri in una seri di categorie, tra le quali:
  1. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
  3. lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
  4. adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  5. lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
  • non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.

I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono possedere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto di lavoro.
VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E REVOCA DEI CONTRIBUTI
Il contributo è calcolato convenzionalmente su 12 mesi (“periodo di riferimento”) a decorrere dalla data di
Assunzione. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento, l’impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro:

  • l’intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nei primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto;
  • decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi.
Le domande potranno essere presentate unicamente attraverso il sistema informativo on line http://amva.italialavoro.it a partire dalle ore 10:00am del 30 novembre 2011.


TU apprendistato: primi chiarimenti operativi in merito a fase transitoria e regime sanzionatorio
Circolare n. 29. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Apprendistato – Le indicazione del Ministero del Lavoro sul regime transitorio e sanzionatorio del nuovo apprendistato

Con la circolare n. 29 del 2 novembre 2011 il Ministero del Lavoro fornisce  i primi chiarimenti operativi in merito al regime transitorio ed il nuovo regime sanzionatorio per le nuove tipologie di apprendistato previste dal Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011. 
In particolare viene chiarito per l’apprendistato professionalizzante che, “ …  fino allo scadere dei sei mesi e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011 per mancanza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale odi categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge (statale e regionale) e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l’apprendistato, ivi comprese quelle di carattere sanzionatorio per le quali si rinvia a quanto già chiarito con circ. n. 40/2004 e circ. n. 27/2008. Ne consegue che un contratto stipulato in detto periodo secondo la vecchia disciplina seguirà anche le regole previste dalla contrattazione di riferimento, in particolare in ordine alla durata del periodo formativo, e sarà soggetto alla applicazione del relativo trattamento contributivo agevolato”.


Apprendistato: una risposta efficace al precariato - Paolo Stern


Riforma apprendistato - Confcommercio non firma l'intesa

"Confcommercio non ha sottoscritto l'Intesa proposta alle parti sociali dal Ministro del Lavoro perché si richiedeva la condivisione di un principio che sanciva una distinzione di durata del contratto di apprendistato, a parità di figure professionali, tra l'artigianato e tutti gli altri settori economici". Questo il commento di Confcommercio sull'incontro al Ministero del Lavoro riguardante il testo unico sull'apprendistato.
"Naturalmente Confcommercio - continua la nota - è disposta a sottoscrivere l'Intesa che di nuovo verrà sottoposta alle parti sociali qualora, al termine dell'iter parlamentare, si introducano correttivi al testo idonei a garantire la parità di trattamento a tutti i settori economici, onde evitare profili di incostituzionalità e fenomeni di dumping organizzativo che vedrebbe figure professionali quali, ad esempio gelatieri, panettieri, pasticceri, macellai e numerose altre con durate diverse di apprendistato a seconda dell'inquadramento dell'azienda di appartenenza e non del percorso formativo".
"Si riprodurrebbe, pertanto, sul versante dell'appartenenza a settori economici diversi, quel paradosso che avevamo avversato nei confronti delle Regioni quando queste ultime prevedevano percorsi formativi diversi a seconda della collocazione territoriale dell'impresa". "Non è peraltro superfluo - conclude la nota - ricordare che secondo il rapporto Excelsior del 2011 il 46,4% delle assunzioni con contratto di apprendistato riguarda le attività commerciali ed i servizi".
"La riforma dell'apprendistato, dopo l'intesa tra Governo e Regioni, ha compiuto un altro decisivo passo avanti attraverso l'intesa con le parti sociali". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi. "Ora - aggiunge in una nota - le commissioni parlamentari daranno il loro parere e infine il Consiglio dei ministri, sentite un'ultima volta le parti sociali, varera' il testo definitivo.
L'auspicio e' che con la ripresa autunnale - conclude - il nuovo apprendistato diventi operativo rappresentando il modo tipico di ingresso nel mercato del lavoro sulla base dell'integrazione tra apprendimento e lavoro". L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
E' definito secondo le seguenti tipologie: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca. Questi i punti fondamentali del Testo unico dell'apprendistato siglato nella sede del ministero del Lavoro di via Flavia.
La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; maternita'; assegno familiare.


Apprendistato: tabula rasa per un vero rilancio
- di Michele Tiraboschi

Un contratto che porti a una occupazione stabile. Preceduto da un periodo di formazione effettiva.
Sono queste le condizioni indicate da Susanna Camusso per la firma della intesa sulla riforma del contratto di apprendistato da parte della Cgil. Sono esattamente queste le parole utilizzate dal Governo nello schema di decreto legislativo approvato ieri, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri. E forse anche molto di più. Posto che il Governo, enfatizzando un profilo noto ai soli addetti ai lavori, ricorda proprio nelle righe di apertura del decreto che l'apprendistato è un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ancorché a fasi successive. La prima, durante l'inserimento in azienda, è finalizzata alla acquisizione di una qualificazione professionale o, anche, di un titolo di studio compresi i dottorati di ricerca. La seconda, al termine del periodo di formazione, apre invece la possibilità per entrambe le parti di sciogliere liberamente, senza costi, il vincolo contrattuale ovvero, come risulta nella normalità dei casi e come confermano le rilevazioni statistiche, di procedere nel rapporto di lavoro su basi stabili e senza soluzione di continuità.
A differenza del contratto unico di primo ingresso, che di fatto si sostanzia in un mero rapporto di lavoro a tempo determinato e a libera recedibilità al termine del triennio, il contratto di apprendistato si caratterizza per una maggiore qualità e un più corretto equilibrio tra tutela del giovane lavoratore ed esigenze della impresa. Con questa forma di lavoro, infatti, la stabilità al termine dell'inserimento iniziale non è frutto del caso e tanto meno deriva da rigide imposizioni legislative, peraltro facilmente aggirabili portando a termine il rapporto prima del triennio.
Nell'apprendistato la stabilizzazione è piuttosto costruita su una logica di convenienze reciproche.
L'inserimento in azienda è sostenuto, per un verso, da rilevanti incentivi economici e normativi che compensano lo sforzo del datore di lavoro di insegnare un mestiere a un giovane alle prime esperienze di lavoro. La formazione e le competenze acquisite nel percorso di apprendistato diventano, per altro verso, un valore aggiunto.
Non solo per il singolo apprendista, che acquisisce un titolo di studio, anche universitario, o una qualifica professionale. Ma anche per la stessa impresa che investe in capitale umano accrescendo così la produttività e la qualità della forza lavoro di cui si avvale e avviando il necessario ricambio generazionale. Perché i giovani che entrano oggi in azienda in apprendistato saranno le "competenze" e le "professionalità" di cui l'impresa potrà avvalersi nel futuro.
Gli addetti ai lavori sanno bene che, in realtà, tutto questo è vero solo sulla carta. O comunque avviene solo nei Paesi più virtuosi, come Germania, Austria e Svizzera, dove non a caso i tassi di disoccupazione giovanile sono grosso modo attestati su quelli degli adulti (vedi i grafici che rappresentano il tasso di disoccupazione giovanile). L'apprendistato oggi in Italia non funziona.
Complice un rebus normativo frutto dell'inestricabile intreccio di normative nazionali, leggi regionali e di ben 450 contratti collettivi nazionali di lavoro. Complice anche la scarsità delle risorse per la formazione pubblica. Con la conseguenza che poco più del 25% degli apprendisti entra formalmente nei percorsi di formazione. Il pregio – e, al tempo stesso, la sfida – del progetto di riforma presentato dal Governo alle parti sociali è tutto qui. Nel tentativo di iper-semplificare la normativa. Racchiusa ora in soli sette articoli di legge nazionale che dettano i principi generali validi sull'intero territorio nazionale.
Alla contrattazione collettiva di categoria o ad accordi interconfederali sono invece demandati la disciplina di dettaglio e gli aspetti della formazione aziendale. In questo progetto vengono le regolamentazioni regionali per dare spazio a un nuovo protagonismo delle Regioni in termini di progettazione e controllo della effettività dei percorsi formativi aziendali integrati da un monte ore formativo di 40 ore annuali per gli aspetti della formazione trasversale. Lo schema di decreto è, indubbiamente, un testo aperto, da discutere e condividere con le Regioni. Ma vi sono ora le condizioni per fare dell'apprendistato il vero contratto per l'occupabilità dei giovani. Un contratto fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro, che supera la vecchia, quanto artificiosa distinzione tra formazione "interna" e formazione "esterna" all'impresa in modo da rispondere efficacemente alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le imprese operano.

* Il presente articolo è pubblicato anche in Il Sole 24 Ore, 6 maggio 2011, con il titolo "Sarà la via maestra per aiutare i giovani".


Apprendistato - Uno strumento da migliorare
- di Michele Tiraboschi

È da almeno quindici anni che Governo, Regioni e parti sociali sono impegnati nella riqualificazione e nel rilancio del contratto di apprendistato. Senza tuttavia grandi esiti. Il cantiere della riforma, avviato con il protocollo sul lavoro del 24 settembre 1996 e la Legge Treu dell'anno successivo, è rimasto pressoché fermo per lunghi anni. Almeno sino alla riforma Biagi del 2003. Complice l'intervento della Corte di Giustizia europea con cui venivano condannati i gloriosi contratti di formazione e lavoro, ritenuti in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Da allora i numeri dell'apprendistato sono pressoché raddoppiati passando da 300 mila a 600 mila contratti. Grazie anche alla progressiva penetrazione dell'apprendistato nel settore manifatturiero e, soprattutto, nel commercio che ha poco alla volta guadagnato il primato rispetto al settore artigiano, dove l'apprendistato si era storicamente radicato. Sul piano qualitativo, tuttavia, gli obiettivi indicati dalla Legge Biagi non sono stati raggiunti. Ancora oggi circa il 30% dei contratti di apprendistato sono regolati dalla vecchia Legge Treu. Mentre ancora non decolla l'apprendistato europeo, quello per l'acquisizione di un titolo di studio compresi i dottorati di ricerca e le lauree. Un apprendistato innovativo, pensato per rivalutare il lavoro manuale e avviare una vera integrazione tra scuola, università e mercato del lavoro. Eppure non solo il restante 70% dei contratti di apprendistato è di tipo professionalizzante. Ciò che più preoccupa, rispetto alle nobili finalità dell'istituto, è che solo il 25% degli apprendisti riceve una qualche forma di formazione. Nella stragrande maggioranza dei casi l'apprendistato, che pure rappresenta una forma di lavoro a tempo indeterminato e a contenuto qualificante, si traduce in un mero strumento di flessibilità gradito alle imprese per l'abbattimento degli oneri contributivi e del salario del lavoratore. Che raramente è un giovane in cerca di formazione. Basti pensare che in Germania l'80% degli apprendisti ha meno di 20 anni. In Francia il 63% ha un'età non superiore ai 18 anni. In Italia, invece, il 97% ha più di 18 anni (il 30% più di 25) di cui oltre la metà con il solo titolo di licenzia media. Che si tratti di una opportunità sprecata, in termini di sostegno alla occupazione giovanile e alla produttività del lavoro, lo confermano ancora una volta i raffronti internazionali e comparati. Nei Paesi in cui l'apprendistato funziona (Germania, Austria, Svizzera) i tassi di disoccupazione giovanile sono sostanzialmente allineati a quelli degli adulti. Questo perché difficilmente le imprese si lasciano sfuggire forza lavoro qualificata e formata per rispondere ai fabbisogni professionali del presente e alle sfide del futuro. Diverso è il caso dei Paesi dell'Europa meridionale, dove l'apprendistato stenta a svolgere quel ruolo strategico di incontro dinamico tra la domanda e l'offerta di lavoro. Nonostante i numerosi tentativi di manutenzione e riforma che si sono via via succeduti, dalla Legge Biagi in poi, pochi passi sono stati fatti in avanti. Complice un incerto assetto costituzionale di competenze normative che risulta frammentato tra livello nazionale e regionale. Il rebus normativo non è di poco conto, visto che le regolamentazioni di livello regionale, spesso lacunose se non del tutto inesistenti (come Sicilia e Calabria), devono poi confrontarsi con i quasi 500 contratti collettivi nazionali di lavoro censiti dal Cnel.
L'impegno a cui sono ora chiamati Governo, Regioni e parti sociali non è dunque facile. Quanto accaduto dal patto per il lavoro del settembre 1996 al recente accordo sull'apprendistato dello scorso 27 ottobre dimostra anzi, abbastanza chiaramente, come una nuova legge non possa risolvere problemi storici relativi alla formazione e alle prospettive occupazionali dei giovani nel nostro Paese. Salvo non si cambi davvero paradigma evitando, con buon senso e vera attenzione ai problemi reali di giovani e imprese, di riattivare un cantiere infinito che, se collocato sulle fondamenta dell'impianto attuale, richiederebbe di mettere nuovamente mano a ben 20 leggi regionali e a oltre 456 contratti collettivi.

 
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